Art. 971. (Affrancazione). L'enfiteuta puo' affrancare il fondo dopo venti anni dalla costituzione dell'enfiteusi. Nell'atto costitutivo puo' essere stabilito un termine superiore ai venti anni, ma non eccedente i quarant'anni. Anche quando nell'atto costitutivo non e' indicato alcun termine, se in esso e' prestabilito un piano di miglioramento, l'enfiteuta non puo' procedere all'affrancazione prima che i miglioramenti siano stati compiuti. Se piu' sono gli enfiteuti, l'affrancazione puo' promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalita'. In questo caso l'affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone. Se piu' sono i concedenti, l'affrancazione puo' effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente. L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale. Le modalita' sono stabilite da leggi speciali.