(CODICE CIVILE-art. 971)
                              Art. 971. 
 
                          (Affrancazione). 
 
  L'enfiteuta  puo'  affrancare  il  fondo  dopo  venti  anni   dalla
costituzione dell'enfiteusi. 
 
  Nell'atto costitutivo puo' essere stabilito un termine superiore ai
venti anni, ma non eccedente i quarant'anni. 
 
  Anche quando nell'atto costitutivo non e' indicato  alcun  termine,
se in esso e' prestabilito un piano di miglioramento, l'enfiteuta non
puo' procedere all'affrancazione  prima  che  i  miglioramenti  siano
stati compiuti. 
 
  Se piu' sono gli enfiteuti, l'affrancazione puo' promuoversi  anche
da  uno  solo  di  essi,  ma  per  la  totalita'.  In   questo   caso
l'affrancante subentra nei diritti del  concedente  verso  gli  altri
enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del
canone. 
 
  Se piu' sono i concedenti, l'affrancazione puo' effettuarsi per  la
quota che spetta a ciascun concedente. 
 
  L'affrancazione  si  opera  mediante  il  pagamento  di  una  somma
risultante  dalla  capitalizzazione  del  canone  annuo  sulla   base
dell'interesse legale. Le modalita' sono stabilite da leggi speciali.