(CODICE CIVILE-art. 972)
                              Art. 972. 
 
                           (Devoluzione). 
 
  Il concedente puo' chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico: 
    1) se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di
migliorarlo; 
    2) se l'enfiteuta e' in mora nel pagamento di due  annualita'  di
canone. La devoluzione non ha luogo se l'enfiteuta ha  effettuato  il
pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel  giudizio
sentenza, ancorche' di primo grado, che abbia accolto la domanda. 
 
  La domanda di devoluzione non preclude all'enfiteuta il diritto  di
affrancare, sempre che ricorrano  le  condizioni  previste  dall'art.
971. Tuttavia l'affrancazione non e' ammessa, se  la  devoluzione  e'
chiesta a norma del n. 1 del precedente comma e l'inadempimento e' di
considerevole  gravita'.  In  tal  caso  la  domanda  giudiziale   di
devoluzione prevale su quella di affrancazione anche  se  questa  sia
stata anteriormente proposta, purche' non sia  intervenuta  sentenza,
sebbene di primo grado, che abbia ammesso l'affrancazione.