(CODICE CIVILE-art. 974)
                              Art. 974. 
 
               (Diritti dei creditori dell'enfiteuta). 
 
  I creditori dell'enfiteuta  possono  intervenire  nel  giudizio  di
devoluzione per conservare le loro ragioni, valendosi all'uopo  anche
del  diritto  di  affrancazione  che  spetti  all'enfiteuta;  possono
offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l'avvenire. 
 
  I  creditori,  che  hanno  iscritto  ipoteca   contro   l'enfiteuta
anteriormente alla trascrizione della domanda  di  devoluzione  e  ai
quali questa non  e'  stata  notificata  in  tempo  utile  per  poter
intervenire,  conservano  il  diritto  di  affrancazione  anche  dopo
avvenuta la devoluzione.