(CODICE CIVILE-art. 975)
                              Art. 975. 
 
                    (Miglioramenti e addizioni). 
 
  Quando cessa l'enfiteusi,  all'enfiteuta  spetta  il  rimborso  dei
miglioramenti nella misura  dell'aumento  di  valore  conseguito  dal
fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali sono  accertati  al
tempo della riconsegna. 
 
  Se in giudizio e' stata fornita qualche prova della sussistenza  in
genere dei miglioramenti, all'enfiteuta  compete  la  ritenzione  del
fondo fino a quando non e' soddisfatto il suo credito. 
 
  Per le addizioni fatte dall'enfiteuta, quando possono essere  tolte
senza nocumento del fondo, il concedente, se  vuole  ritenerle,  deve
pagarne il valore al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono
separabili senza nocumento e costituiscono miglioramento, si  applica
la disposizione del primo comma di questo articolo.