Art. 38. 1. Al comma 1 dell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo le parole: "consulenti tecnici" sono inserite le seguenti: "nonche' delle persone indicate nell'articolo 210". 2. Il comma 2 dell'articolo 468 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "2. Il presidente del tribunale o della corte di assise. quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente puo' stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilita' della prova a norma dell'articolo 495".
Nota all'art. 38: - Il testo vigente dell'art. 468 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 468 (Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici). - 1. Le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'art. 210 devono, a pena di inammissibilita', depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame. 2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'art. 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente puo' stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'art. 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilita' della prova a norma dell'art. 495. 3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento. 4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte puo' chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento. 4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa e' autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'art. 495. 5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'art. 392, comma 2".