Art. 38.
   1.  Al  comma  1 dell'articolo 468 del codice di procedura penale,
dopo  le  parole:  "consulenti  tecnici"  sono  inserite le seguenti:
"nonche' delle persone indicate nell'articolo 210".
   2.  Il comma 2 dell'articolo 468 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
   "2. Il presidente del tribunale o della corte di assise. quando ne
sia   fatta   richiesta,  autorizza  con  decreto  la  citazione  dei
testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate
nell'articolo  210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e
quelle  manifestamente  sovrabbondanti.  Il presidente puo' stabilire
che  la  citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche'
delle  persone  indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data
fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle
quali  ne  sia  previsto  l'esame. In ogni caso, il provvedimento non
pregiudica  la  decisione  sull'ammissibilita'  della  prova  a norma
dell'articolo 495".
 
          Nota all'art. 38:
          - Il  testo  vigente  dell'art. 468 del codice di procedura
          penale,   come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
          "Art.  468  (Citazione  di  testimoni,  periti e consulenti
          tecnici).  - 1. Le parti che intendono chiedere l'esame dei
          testimoni,   periti  o  consulenti  tecnici  nonche'  delle
          persone   indicate   nell'art.   210   devono,  a  pena  di
          inammissibilita',  depositare  in cancelleria, almeno sette
          giorni  prima  della  data  fissata per il dibattimento, la
          lista  con  l'indicazione  delle  circostanze  su  cui deve
          vertere l'esame.
          2. Il  presidente  del  tribunale  o della corte di assise,
          quando  ne  sia  fatta  richiesta, autorizza con decreto la
          citazione   dei  testimoni,  periti  o  consulenti  tecnici
          nonche' delle persone indicate nell'art. 210, escludendo le
          testimonianze  vietate  dalla legge e quelle manifestamente
          sovrabbondanti.   Il   presidente  puo'  stabilire  che  la
          citazione   dei  testimoni,  periti  o  consulenti  tecnici
          nonche' delle persone indicate nell'art. 210 sia effettuata
          per  la  data  fissata per il dibattimento ovvero per altre
          successive  udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. In
          ogni  caso,  il  provvedimento  non pregiudica la decisione
          sull'ammissibilita' della prova a norma dell'art. 495.
          3. I  testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste
          possono    anche    essere   presentati   direttamente   al
          dibattimento.
          4. In  relazione  alle  circostanze  indicate  nelle liste,
          ciascuna parte puo' chiedere la citazione a prova contraria
          di  testimoni,  periti  e  consulenti  tecnici non compresi
          nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento.
          4-bis. La  parte  che  intende  chiedere  l'acquisizione di
          verbali  di  prove  di altro procedimento penale deve farne
          espressa  richiesta  unitamente al deposito delle liste. Se
          si  tratta  di  verbali  di  dichiarazioni di persone delle
          quali  la  stessa o altra parte chiede la citazione, questa
          e' autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento
          il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'art. 495.
          5. Il  presidente  in  ogni  caso  dispone  di  ufficio  la
          citazione  del  perito nominato nell'incidente probatorio a
          norma dell'art. 392, comma 2".