Art. 39. 1. All'articolo 484 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies". 2. Gli articoli 485, 486, 487 e 488 del codice di procedura penale sono abrogati.
Note all'art. 39: - Il testo vigente dell'art. 484 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 484 (Costituzione delle parti). - 1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti. 2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'art. 97, comma 4. 2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies". - L'art. 485 del codice di procedura penale stabiliva norme sulla rinnovazione della citazione. - L'art. 486 del codice di procedura penale recava disposizioni sull'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore. - L'art. 487 del codice di procedura penale disponeva in tema di contumacia dell'imputato. - L'art. 488 del codice di procedura penale, infine, era cosi' rubricato: "Assenza e allontanamento volontario dell'imputato".