Art. 39.
   1.  All'articolo 484 del codice di procedura penale, dopo il comma
2 e' aggiunto il seguente:
   "2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies".
   2. Gli articoli 485, 486, 487 e 488 del codice di procedura penale
sono abrogati.
 
          Note all'art. 39:
          - Il  testo  vigente  dell'art. 484 del codice di procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
          "Art.  484  (Costituzione  delle parti). - 1. Prima di dare
          inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare
          costituzione delle parti.
          2. Qualora  il difensore dell'imputato non sia presente, il
          presidente  designa  come sostituto altro difensore a norma
          dell'art. 97, comma 4.
          2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          degli artt. 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies".
          - L'art. 485 del codice di procedura penale stabiliva norme
          sulla rinnovazione della citazione.
          - L'art.   486   del  codice  di  procedura  penale  recava
          disposizioni  sull'impedimento  a comparire dell'imputato o
          del difensore.
          - L'art.  487  del  codice di procedura penale disponeva in
          tema di contumacia dell'imputato.
          - L'art.  488  del  codice di procedura penale, infine, era
          cosi'   rubricato:  "Assenza  e  allontanamento  volontario
          dell'imputato".