Art. 40.
   1  L'articolo 493 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
   "Art.  493.  -  (Richieste di prova) - 1. Il pubblico ministero, i
difensori  della parte civile, del responsabile civile, della persona
civilmente   obbligata   per   la  pena  pecuniaria  e  dell'imputato
nell'ordine  indicano  i  fatti  che  intendono  provare  e  chiedono
l'ammissione delle prove.
   2.  E'  ammessa  l'acquisizione  di prove non comprese nella lista
prevista  dall'articolo  468 quando la parte che le richiede dimostra
di non averle potute indicare tempestivamente.
   3.  Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il
dibattimento  di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero,
nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione
difensiva.
   4.   Il  presidente  impedisce  ogni  divagazione,  ripetizione  e
interruzione  e  ogni  lettura o esposizione del contenuto degli atti
compiuti durante le indagini preliminari".