Art. 41.
   1.  Il comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
   "  2.  Il  presidente,  anche su richiesta di altro componente del
collegio,   puo'  rivolgere  domande  ai  testimoni,  ai  periti,  ai
consulenti  tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210, ed alle
parti gia' esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo
il  diritto  delle  parti  di  concludere  l'esame  secondo  l'ordine
indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2 ".
 
          Nota all'art. 41:
          - Il  testo  vigente  dell'art. 506 del codice di procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
          "Art.  506  (Poteri  del presidente in ordine all'esame dei
          testimoni e delle parti private). - 1. Il presidente, anche
          su  richiesta  di altro componente del collegio, in base ai
          risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa
          delle  parti  o  a  seguito  delle letture disposte a norma
          degli  articoli  511,  512  e 513, puo' indicare alle parti
          temi  di  prova nuovi o piu' ampi, utili per la completezza
          dell'esame.
          2. Il  presidente,  anche  su richiesta di altro componente
          del  collegio,  puo'  rivolgere  domande  ai  testimoni, ai
          periti,   ai  consulenti  tecnici,  alle  persone  indicate
          nell'art.  210  ed  alle  parti  gia'  esaminate, solo dopo
          l'esame  e  il  controesame.  Resta  salvo il diritto delle
          parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli
          artt. 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2".