Art. 42. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il giudice puo' disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3".
Nota all'art. 42: - Il testo vigente dell'art. 507 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 507 (Ammissione di nuove prove). - 1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, puo' disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prove. 1-bis. Il giudice puo' disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli artt. 431, comma 2, e 493, comma 3".