Art. 42.
   1.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo  507 del codice di procedura
penale e' aggiunto il seguente:
   "1-bis.  Il  giudice  puo'  disporre  a  norma  del  comma 1 anche
l'assunzione  di  mezzi  di  prova  relativi  agli  atti acquisiti al
fascicolo  per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e
493, comma 3".
 
          Nota all'art. 42:
          - Il  testo  vigente  dell'art. 507 del codice di procedura
          penale,   come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
          "Art.  507  (Ammissione  di  nuove  prove).  - 1. Terminata
          l'acquisizione   delle   prove,   il  giudice,  se  risulta
          assolutamente  necessario,  puo'  disporre anche di ufficio
          l'assunzione di nuovi mezzi di prove.
          1-bis.  Il  giudice puo' disporre a norma del comma 1 anche
          l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti
          al  fascicolo  per il dibattimento a norma degli artt. 431,
          comma 2, e 493, comma 3".