Art. 43.
   1. L'articolo 512-bis del codice di procedura penale e' sostituito
dal seguente:
   "Art.   512-bis  -  (Lettura  di  dichiarazioni  rese  da  persona
residente  all'estero).  -  1. Il giudice, a richiesta di parte, puo'
disporre,  tenuto  conto degli altri elementi di prova acquisiti, che
sia  data  lettura  dei  verbali  di  dichiarazioni  rese  da persona
residente  all'estero  anche a seguito di rogatoria internazionale se
essa,  essendo  stata  citata, non e' comparsa e solo nel caso in cui
non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale".