Articolo 43 (L-R)
                       Accertamenti d'ufficio

1.
   2.  Fermo  restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli
di  cui e' necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza,
si considera operata per finalita' di rilevante interesse pubblico ai
fini  del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 la consultazione
diretta,  da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di
pubblico  servizio,  degli  archivi dell'amministrazione certificante
effettuata, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualita'
e   fatti   ovvero   al  controllo  sulle  dichiarazioni  sostitutive
presentate  dai  cittadini.  Per  l'accesso diretto ai propri archivi
l'amministrazione     certificante    rilascia    all'amministrazione
procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e
le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati
personali ai sensi della normativa vigente.
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