Art. 36
                          Norme transitorie

  1.  Ai  fini  della  sicurezza  del  sistema  nazionale  del  gas e
dell'attuazione  della  transizione  dello stesso ai nuovi assetti il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella fase
di  transizione,  entro  due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto emana apposite direttive per garantire la tempestiva
e funzionale attuazione degli adempimenti necessari.