Art. 36
Norme transitorie
1. Ai fini della sicurezza del sistema nazionale del gas e
dell'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella fase
di transizione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto emana apposite direttive per garantire la tempestiva
e funzionale attuazione degli adempimenti necessari.