Art. 38 Abrogazioni di norme 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme e disposizioni con esso incompatibili, e in particolare: a) le parole: "di idrocarburi" al comma 1 dell'articolo 1, l'articolo 2, i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3, le parole: "di coltivazione e di quella", le parole: "contestualmente e" e le parole da: "di concerto" fino alla parola "statali" del comma 9 dell'articolo 3, i commi 1 e 3 dell'articolo 5, i commi 5 e 7 dell'articolo 6, il comma 1 dell'articolo 7, e l'articolo 9 della legge 26 aprile 1974, n. 170; b) l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.
Note all'art. 38: - Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 170/1974 (per il cui titolo vedasi note all'art. 11), cosi' come modificato dal decreto legislativo che qui si pubblica e' il seguente: "Art. 1. - Il diritto di utilizzare giacimenti per lo stoccaggio di gas naturale appartiene allo Stato". - Il testo dell'art. 3 della legge n. 170/1974 (per il cui titolo vedasi precedenti note) cosi' come modificato dal decreto legislativo che qui si pubblica, e' il seguente: "Art. 3. - La concessione di stoccaggio e' accordata ai titolari di concessione di coltivazione che siano cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunita' europea, o societa' aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati, e persone fisiche e giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettono i cittadini, gli enti e le societa' italiane allo stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi ricadenti sotto la loro giurisdizione. La concessione e' regolata con disciplinare da allegare al provvedimento di concessione, conforme ad un disciplinare tipo da approvare con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il titolare della concessione di stoccaggio e' tenuto a svolgere la propria attivita' secondo le buone regole della scienza e della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento e di non arrecare pregiudizio a terzi. Se la concessione e' intestata a piu' titolari si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613. Il trasferimento della concessione di stoccaggio e' consentito solo previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - Il testo dell'art. 5 della legge n. 170/1974 (per il cui titolo vedasi precedenti note) cosi' come modificato dal decreto legislativo che qui si pubblica e' il seguente: "Art. 5. - La concessione scaduta puo' essere rinnovata per periodi di dieci anni, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli". - Il testo dell'art. 6 della legge n. 170/1974 (per il cui titolo vedasi precedenti note) e' il seguente: "Art. 6. - La concessione di stoccaggio cessa: a) per scadenza del termine; b) per rinuncia; c) per decadenza. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza apporvi condizione alcuna. Sulla rinuncia provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi puo' pronunciare la decadenza del concessionario, previa contestazione dei motivi, quando questi non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione. Il titolare della concessione di stoccaggio cessata ai sensi del presente articolo puo' estrarre il gas stoccato nel giacimento entro un termine indicato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il concessionario". - Il testo dell'art. 7 della legge n. 170/1974 (per il cui titolo vedasi precedenti note), cosi' come modificato dal decreto legislativo che qui si pubblica, e' il seguente: "Art. 7. - Il titolare della concessione di stoccaggio e' tenuto a porre in opera gli apparecchi di misura e ad effettuare le registrazioni contabili che saranno richiesti dall'amministrazione ai fini del controllo delle quantita' immesse ed estratte. Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione di stoccaggio, un canone di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione stessa".