Art. 38
Abrogazioni di norme
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le norme e disposizioni con esso incompatibili, e in
particolare:
a) le parole: "di idrocarburi" al comma 1 dell'articolo 1, l'articolo
2, i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3, le parole: "di
coltivazione e di quella", le parole: "contestualmente e" e le
parole da: "di concerto" fino alla parola "statali" del comma 9
dell'articolo 3, i commi 1 e 3 dell'articolo 5, i commi 5 e 7
dell'articolo 6, il comma 1 dell'articolo 7, e l'articolo 9 della
legge 26 aprile 1974, n. 170;
b) l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 23 della legge 10 febbraio
1953, n. 136.
Note all'art. 38:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n.
170/1974 (per il cui titolo vedasi note all'art. 11), cosi'
come modificato dal decreto legislativo che qui si pubblica
e' il seguente:
"Art. 1. - Il diritto di utilizzare giacimenti per lo
stoccaggio di gas naturale appartiene allo Stato".
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 170/1974 (per il
cui titolo vedasi precedenti note) cosi' come modificato
dal decreto legislativo che qui si pubblica, e' il
seguente:
"Art. 3. - La concessione di stoccaggio e' accordata ai
titolari di concessione di coltivazione che siano cittadini
o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunita'
europea, o societa' aventi sede sociale in Italia o nei
predetti Stati, e persone fisiche e giuridiche aventi
nazionalita' di Stati che ammettono i cittadini, gli enti e
le societa' italiane allo stoccaggio sotterraneo di gas
naturale nei giacimenti di idrocarburi ricadenti sotto la
loro giurisdizione.
La concessione e' regolata con disciplinare da allegare
al provvedimento di concessione, conforme ad un
disciplinare tipo da approvare con decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il titolare della concessione di stoccaggio e' tenuto a
svolgere la propria attivita' secondo le buone regole della
scienza e della tecnica al fine di non danneggiare il
giacimento e di non arrecare pregiudizio a terzi.
Se la concessione e' intestata a piu' titolari si
applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della legge
21 luglio 1967, n. 613.
Il trasferimento della concessione di stoccaggio e'
consentito solo previa autorizzazione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 170/1974 (per il
cui titolo vedasi precedenti note) cosi' come modificato
dal decreto legislativo che qui si pubblica e' il seguente:
"Art. 5. - La concessione scaduta puo' essere rinnovata
per periodi di dieci anni, qualora il concessionario abbia
ottemperato agli obblighi impostigli".
- Il testo dell'art. 6 della legge n. 170/1974 (per il
cui titolo vedasi precedenti note) e' il seguente:
"Art. 6. - La concessione di stoccaggio cessa:
a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza.
Il concessionario che intenda rinunciare alla
concessione deve farne dichiarazione al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza
apporvi condizione alcuna.
Sulla rinuncia provvede il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato
tecnico per gli idrocarburi.
Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli
idrocarburi puo' pronunciare la decadenza del
concessionario, previa contestazione dei motivi, quando
questi non adempia agli obblighi imposti con l'atto di
concessione.
Il titolare della concessione di stoccaggio cessata ai
sensi del presente articolo puo' estrarre il gas stoccato
nel giacimento entro un termine indicato dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito
il concessionario".
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 170/1974 (per il
cui titolo vedasi precedenti note), cosi' come modificato
dal decreto legislativo che qui si pubblica, e' il
seguente:
"Art. 7. - Il titolare della concessione di stoccaggio
e' tenuto a porre in opera gli apparecchi di misura e ad
effettuare le registrazioni contabili che saranno richiesti
dall'amministrazione ai fini del controllo delle quantita'
immesse ed estratte.
Il concessionario deve corrispondere anticipatamente
allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione di
stoccaggio, un canone di lire dieci per ogni ettaro di
superficie compresa nell'area della concessione stessa".