Art. 38
                        Abrogazioni di norme

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono  abrogate  le  norme e disposizioni con esso incompatibili, e in
particolare:
a) le parole: "di idrocarburi" al comma 1 dell'articolo 1, l'articolo
   2,  i  commi  1,  2,  3  e  4  dell'articolo  3,  le  parole:  "di
   coltivazione  e  di  quella",  le parole: "contestualmente e" e le
   parole  da:  "di  concerto" fino alla parola "statali" del comma 9
   dell'articolo  3,  i  commi  1  e 3 dell'articolo 5, i commi 5 e 7
   dell'articolo  6, il comma 1 dell'articolo 7, e l'articolo 9 della
   legge 26 aprile 1974, n. 170;
b) l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 23 della legge 10 febbraio
   1953, n. 136.
 
          Note all'art. 38:
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma  1,  della  legge  n.
          170/1974 (per il cui titolo vedasi note all'art. 11), cosi'
          come modificato dal decreto legislativo che qui si pubblica
          e' il seguente:
              "Art.  1.  - Il diritto di utilizzare giacimenti per lo
          stoccaggio di gas naturale appartiene allo Stato".
              - Il  testo dell'art. 3 della legge n. 170/1974 (per il
          cui  titolo  vedasi  precedenti note) cosi' come modificato
          dal   decreto  legislativo  che  qui  si  pubblica,  e'  il
          seguente:
              "Art. 3. - La concessione di stoccaggio e' accordata ai
          titolari di concessione di coltivazione che siano cittadini
          o  enti italiani o degli altri Stati membri della Comunita'
          europea,  o  societa'  aventi  sede sociale in Italia o nei
          predetti  Stati,  e  persone  fisiche  e  giuridiche aventi
          nazionalita' di Stati che ammettono i cittadini, gli enti e
          le  societa'  italiane  allo  stoccaggio sotterraneo di gas
          naturale  nei  giacimenti di idrocarburi ricadenti sotto la
          loro giurisdizione.
              La concessione e' regolata con disciplinare da allegare
          al   provvedimento   di   concessione,   conforme   ad   un
          disciplinare  tipo  da  approvare con decreto del Ministero
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato entro sei
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
              Il titolare della concessione di stoccaggio e' tenuto a
          svolgere la propria attivita' secondo le buone regole della
          scienza  e  della  tecnica  al  fine  di non danneggiare il
          giacimento e di non arrecare pregiudizio a terzi.
              Se  la  concessione  e'  intestata  a  piu' titolari si
          applicano  le  disposizioni  di cui all'art. 18 della legge
          21 luglio 1967, n. 613.
              Il  trasferimento  della  concessione  di stoccaggio e'
          consentito   solo   previa   autorizzazione  del  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
              - Il  testo dell'art. 5 della legge n. 170/1974 (per il
          cui  titolo  vedasi  precedenti note) cosi' come modificato
          dal decreto legislativo che qui si pubblica e' il seguente:
              "Art. 5. - La concessione scaduta puo' essere rinnovata
          per  periodi di dieci anni, qualora il concessionario abbia
          ottemperato agli obblighi impostigli".
              - Il  testo dell'art. 6 della legge n. 170/1974 (per il
          cui titolo vedasi precedenti note) e' il seguente:
              "Art. 6. - La concessione di stoccaggio cessa:
                a) per scadenza del termine;
                b) per rinuncia;
                c) per decadenza.
              Il   concessionario   che   intenda   rinunciare   alla
          concessione   deve   farne   dichiarazione   al   Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, senza
          apporvi condizione alcuna.
              Sulla  rinuncia  provvede  il Ministero dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  sentito  il  comitato
          tecnico per gli idrocarburi.
              Il    Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,  sentito  il  comitato  tecnico  per  gli
          idrocarburi    puo'    pronunciare    la    decadenza   del
          concessionario,  previa  contestazione  dei  motivi, quando
          questi  non  adempia  agli  obblighi  imposti con l'atto di
          concessione.
              Il  titolare della concessione di stoccaggio cessata ai
          sensi  del  presente articolo puo' estrarre il gas stoccato
          nel  giacimento  entro  un  termine  indicato dal Ministero
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentito
          il concessionario".
              - Il  testo dell'art. 7 della legge n. 170/1974 (per il
          cui  titolo  vedasi precedenti note), cosi' come modificato
          dal   decreto  legislativo  che  qui  si  pubblica,  e'  il
          seguente:
              "Art.  7. - Il titolare della concessione di stoccaggio
          e'  tenuto  a  porre in opera gli apparecchi di misura e ad
          effettuare le registrazioni contabili che saranno richiesti
          dall'amministrazione  ai fini del controllo delle quantita'
          immesse ed estratte.
              Il  concessionario  deve  corrispondere anticipatamente
          allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione di
          stoccaggio,  un  canone  di  lire  dieci per ogni ettaro di
          superficie compresa nell'area della concessione stessa".