Articolo 90 
        Uffici di supporto agli organi di direzione politica 
 
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e  dei  servizi  puo'
prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del
sindaco,  del  presidente  della  provincia,  della  giunta  o  degli
assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
loro attribuite dalla  legge,  costituiti  da  dipendenti  dell'ente,
ovvero,  salvo  che  per  gli  enti  dissestati   o   strutturalmente
deficitari,  da  collaboratori  assunti   con   contratto   a   tempo
determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica  amministrazione,
sono collocati in aspettativa senza assegni. 
 
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato  a  tempo
determinato si applica il contratto collettivo  nazionale  di  lavoro
del personale degli enti locali. 
 
3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale  di  cui  al
comma 2 il trattamento economico accessorio  previsto  dai  contratti
collettivi puo' essere sostituito da un unico emolumento  comprensivo
dei compensi  per  il  lavoro  straordinario,  per  la  produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.