Articolo 91
                             Assunzioni

1.  Gli  enti  locali  adeguano  i  propri ordinamenti ai principi di
funzionalita'  e  di  ottimizzazione  delle  risorse  per il migliore
funzionamento  dei  servizi  compatibilmente  con  le  disponibilita'
finanziarie   e   di   bilancio.   Gli   organi   di   vertice  delle
amministrazioni  locali sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno  di  personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge
12  marzo  1999,  n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle
spese del personale.

2.   Gli   enti   locali   ai   quali  non  si  applicano  discipline
autorizzatorie  delle assunzioni, programmano le proprie politiche di
assunzioni  adeguandosi  ai  principi  di riduzione complessiva della
spesa  di  personale,  in particolare per nuove assunzioni, di cui ai
commi   2-bis,   3,  3-bis  e  3-ter  dell'articolo  39  del  decreto
legislativo  27  dicembre  1997,  n.  449,  per  quanto  applicabili,
realizzabili  anche mediante l'incremento della quota di personale ad
orario  ridotto  o  con  altre  tipologie contrattuali flessibili nel
quadro   delle   assunzioni   compatibili  con  gli  obiettivi  della
programmazione   e   giustificate  dai  processi  di  riordino  o  di
trasferimento di funzioni e competenze.

3.  Gli  enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie  possono  prevedere  concorsi  interamente  riservati  al
personale  dipendente,  solo  in  relazione  a  particolari profili o
figure professionali caratterizzati da una professionalita' acquisita
esclusivamente all'interno dell'ente.

4.  Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci
per   un  termine  di  tre  anni  dalla  data  di  pubblicazione  per
l'eventuale   copertura   dei   posti  che  si  venissero  a  rendere
successivamente  vacanti  e  disponibili, fatta eccezione per i posti
istituiti  o  trasformati  successivamente all'indizione del concorso
medesimo.