Articolo 92
Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale
1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo
parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della
disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo
parziale, purche' autorizzati dall'amministrazione di appartenenza,
possono prestare attivita' lavorativa presso altri enti.
2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in
relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a
carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di
adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il
regolamento puo' prevedere particolari modalita' di selezione per
l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze
temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza
ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni
caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.