Articolo 96
Riduzione degli organismi collegiali
1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza
nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte,
secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro
sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i
comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale
con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la
realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente
interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono
soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del
provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che
riveste preminente competenza nella materia.