Art. 56. 
 
    (Regole di bilancio per le universita' e gli enti di ricerca) 
 
  1. Il  sistema  universitario  concorre  alla  realizzazione  degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio  2001-2003,  garantendo
che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita'  statali  ai
policlinici universitari a gestione diretta,  ai  dipartimenti  ed  a
tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso
complessivamente generato  in  ciascun  anno  non  sia  superiore  al
fabbisogno  determinato  a   consuntivo   nell'esercizio   precedente
incrementato del 4 per cento per ciascun anno. 
  2.  Il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  l'Agenzia  spaziale
italiana,  l'Istituto  nazionale  di  fisica   nucleare,   l'Istituto
nazionale di fisica della materia, l'Ente per  le  nuove  tecnologie,
l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli  obiettivi
di finanza pubblica per il  triennio  2001-2003,  garantendo  che  il
fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato  in  ciascun
anno  non  sia  superiore  al  fabbisogno  determinato  a  consuntivo
nell'esercizio precedente incrementato del 5 per  cento  per  ciascun
anno. 
  3. Il fabbisogno finanziario di cui ai commi 1 e 2 e'  incrementato
degli  effetti  derivanti  dall'approvazione  di  nuove  disposizioni
normative nel triennio 2001-2003. 
  4. La determinazione del fabbisogno finanziario per ciascun  ateneo
e per ciascun ente di ricerca e' effettuata con le modalita'  di  cui
all'articolo 51, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  5. Il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica, tenuto conto delle  esigenze  finanziarie  rappresentate
nei  programmi  triennali  presentati  dalle  Scuole   superiori   ad
ordinamento speciale, determina  annualmente,  con  proprio  decreto,
sentito  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del   sistema
universitario, le risorse da riassegnare a ciascuna Scuola sul  fondo
di finanziamento ordinario, sul fondo per l'edilizia universitaria  e
sul fondo per la programmazione. In sede di  prima  applicazione  del
presente comma,  il  finanziamento  ordinano  aggiuntivo  di  importo
complessivo non superiore a lire 22 miliardi nel triennio  2001-2003,
da destinare alle  Scuole  superiori  ad  ordinamento  speciale,  ivi
comprese quelle di Catania, Lecce e Pavia  in  via  di  costituzione,
viene assicurato nell'ambito degli stanziamenti relativi al fondo  di
finanziamento ordinario  delle  universita'  in  ragione  di  lire  7
miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8 miliardi per
l'anno 2003. 
  6. I consorzi per l'istruzione universitaria a distanza, di cui  al
comma 3 dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1993, n.  341,  sono
assimilati ai cosorzi universitari a tutti gli effetti, anche ai fini
del  loro  finanziamento  ordinario   di   funzionamento   a   valere
sull'apposito stanziamento dello stato di  previsione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.