Art. 58. 
 
                         (Consumi intermedi) 
 
  1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo  26,  comma  3,  della
legge 23 dicembre 1999, n.  488,  per  pubbliche  amministrazioni  si
intendono quelle definite dall'articolo 1 del decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui  al  citato  articolo  26
sono stipulate  dalla  Concessionaria  servizi  informatici  pubblici
(CONSIP) Spa, per conto del Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e
della   programmazione   economica,   ovvero   di   altre   pubbliche
amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al
fine  di  tutelare  il   principio   della   libera   concorrenza   e
dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni  e  dei  servizi
espressi in termini di quantita'. Le  predette  convenzioni  indicano
altresi' il loro periodo di efficacia. 
  2. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.  488,
dopo le  parole:  "amministrazioni  dello  Stato"  sono  inserite  le
seguenti: "anche con il ricorso alla locazione finanziaria". 
  3. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri
per la standardizione e l'adeguamento  dei  sistemi  contabili  delle
pubbliche amministrazioni, anche attraverso strumenti  elettronici  e
telematici, finalizzati anche  al  monitoraggio  della  spesa  e  dei
fabbisogni. 
  4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i tempi e
le modalita' di pagamento dei corrispettivi relativi  alle  forniture
di beni e servizi nonche' i  relativi  sistemi  di  collaudo  o  atti
equipollenti. 
  5. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  definite  le
procedure di scelta del contraente e le  modalita'  di  utilizzazione
degli strumenti elettronici ed  informatici  che  le  amministrazioni
aggiudicatrici possono utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e
servizi, assicurando la parita' di condizioni dei  partecipanti,  nel
rispetto dei principi  di  trasparenza  e  di  semplificazione  della
procedura. 
  6. Ai fini della razionalizzazione della spesa  per  l'acquisto  di
beni mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale destinati  a
tale  scopo  possono  essere  trasformati  in  canoni  di   locazione
finanziaria.  Il  Ministro  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica  autorizza  la  trasformazione  e  certifica
l'equivalenza dell'onere finanziario complessivo.