Art. 64 
(Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti  erariali  ai
                               comuni) 
 
  1. A decorrere dall'anno 2001 i minori  introiti  relativi  all'ICI
conseguiti dai comuni per effetto  dei  minori  imponibili  derivanti
dalla autodeterminazione  provvisoria  delle  rendite  catastali  dei
fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti  secondo  quanto
previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19  aprile  1994,  n.
701, sono compensati con  corrispondente  aumento  dei  trasferimenti
statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento
della spesa corrente prevista per ciascun anno. 
  2. Qualora, ai singoli  comuni  che  beneficiano  dell'aumento  dei
maggiori trasferimenti erariali di  cui  al  comma  1  derivino,  per
effetto della determinazione della rendita  catastale  definitiva  da
parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori,  almeno  del
30  per   cento,   rispetto   a   quelli   conseguiti   prima   della
autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati
classificabili nel gruppo  catastale  D  ai  sensi  del  decreto  del
Ministro delle finanze  19  aprile  1994,  n.  701,  i  trasferimenti
erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in
misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica  e  si  intende
consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui
la determinazione della rendita catastale e'  divenuta  inoppugnabile
anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione dei  commi
1 e 2. 
  4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7,  comma
5, della legge 23 dicembre 1999, n.  488,  per  le  variazioni  delle
iscrizioni in catasto dei fabbricati gia'  rurali,  e'  ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2001. 
  5. Il termine di cui all'articolo, 1,  comma  6,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.  139,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 1, lettera  c),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536,  fissato  al  31  dicembre
2000 e' prorogato al 1° luglio 2001.