Art. 57.

                        (Finanza di progetto)

   1.  Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati
dal  Documento  di  programmazione economico-finanziaria per gli anni
2001-2004 in coerenza con gli orientamenti programmatici definiti dal
CIPE,  le  amministrazioni  statali,  in  fase  di  pianificazione ed
attuazione   dei   programmi   di   spesa  per  la  realizzazione  di
infrastrutture,     acquisiscono     le    valutazioni    dell'unita'
tecnica-finanza  di  progetto,  di  cui all'articolo 7 della legge 17
maggio  1999,  n.  144,  secondo  modalita'  e parametri definiti con
deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sentita  la  Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281.  Con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta
giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita
la  medesima  Conferenza  unificata,  saranno  individuate  ulteriori
modalita'   di  incentivazione  all'utilizzo  dello  strumento  della
finanza  di  progetto.  Le amministrazioni regionali e locali possono
ricorrere  alle  valutazioni  dell'unita' tecnica-finanza di progetto
secondo le modalita' previste dal presente articolo.
 
          Note all'art. 57:
              -  Il  testo dell'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n.
          144  (Misure  in materia di investimenti, delega al Governo
          per  il  riordino  degli  incentivi all'occupazione e della
          normativa  che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
          il riordino degli enti previdenziali) e' il seguente:
              "Art.  7  (Istituzione dell'Unita' tecnica - Finanza di
          progetto).   -  1.  E'  istituita,  nell'ambito  del  CIPE,
          l'unita'   tecnica   -  Finanza  di  progetto,  di  seguito
          denominata "unita' .
              2.  L'unita'  ha  il compito di promuovere, all'interno
          delle  pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di
          finanziamento  di  infrastrutture  con  ricorso  a capitali
          privati   anche   nell'ambito  dell'attivita'  di  verifica
          prevista  all'art.  14,  comma  11, della legge 11 febbraio
          1994,  n.  109  e  successive  modificazioni,  e di fornire
          supporto  alle  commissioni costituite nell'ambito del CIPE
          su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.
              3.  L'unita'  fornisce  supporto  alle  amministrazioni
          aggiudicatrici  nella  attivita'  di  individuazione  delle
          necessita'  suscettibili  di  essere soddisfatte tramite la
          realizzazione  di lavori finanziati con capitali privati in
          quanto  suscettibili  di gestione economica di cui all'art.
          14,  comma  2,  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109 e
          successive modificazioni.
              4. L'unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne
          facciano  richiesta  nello  svolgimento  delle attivita' di
          valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dal
          soggetti  promotori  ai  sensi dell'art. 37-bis della legge
          11 febbraio  1994,  n.  109  e  successive modificazioni, e
          nelle   attivita'   di   indizione   della   gara  e  della
          aggiudicazione  delle offerte da essa risultanti secondo le
          modalita'  previste  dall'art. 37-quater della citata legge
          n. 109 del 1994.
              5.  L'unita'  esercita  la propria attivita' nel quadro
          degli interventi individuati dalla programmazione triennale
          dei lavori pubblici.
              6.  Nel  termine di trenta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  il CIPE stabilisce con
          propria delibera le modalita' organizzative dell'unita'.
              7.  L'organico  dell'unita'  e'  composto di 15 unita',
          scelte  in parte tra professionalita' delle amministrazioni
          dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di
          un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza
          nel  settore,  tra professionalita' esterne che operano nei
          settori   tecnico-ingegneristico,  economico-finanziario  e
          giuridico.  Le  modalita' di selezione sono determinate con
          decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica,  di concerto con il Ministro per
          la funzione pubblica.
              8.  I  componenti dell'unita' sono nominati con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri su proposta del
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  di concerto con i Ministri dei lavori pubblici,
          dei  trasporti  e della navigazione e dell'ambiente, durano
          in  carica quattro anni e possono essere confermati per una
          sola volta.
              9.  Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, di concerto con il Ministro
          per  la  funzione pubblica, sono determinati il trattamento
          economico spettante ai componenti dell'unita' e l'ammontare
          delle risorse destinate al suo funzionamento.
              10.  All'onere derivante dall'applicazione del presente
          articolo,   determinato   in  lire  2,5  miliardi  annue  a
          decorrere    dall'anno    1999,    si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
          speciale  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno   1999,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.
              11.  Il  CIPE  presenta  al  Parlamento  una  relazione
          annuale   sul-l'attivita'   dell'unita'   e  sui  risultati
          conseguiti".
              -  Per il testo dell'art. 8, del decreto legislativo n.
          281/1997 si veda in nota all'art. 52.