Art. 64 (Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni) 1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno. 2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale e' divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione dei commi 1 e 2. 4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati gia' rurali, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. 5. Il termine di cui all'articolo, 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1998, n. 139, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, fissato al 31 dicembre 2000 e' prorogato al 1 luglio 2001.
Note all'art. 64: - Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, recante: "Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1994, n. 300. - Per il testo dell'art. 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si rimanda alle note all'art. 30 della presente legge. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, il cui termine e' stato ora prorogato dal presente articolo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, recante: "Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1998, n. 108. "6. Fino al 31 dicembre 2000, in deroga a quanto previsto al comma 1, per le costruzioni rurali, ai sensi dei criteri previsti dall'art. 2, non denunciate al catasto terreni alla data dell'11 marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data, e' consentita la presentazione delle denunce di accatastamento secondo le modalita' previste dall'art. 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dal paragrafo 184 della istruzione XIV (modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con decreto ministeriale 1 marzo 1949.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, recante: "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, concernente la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2000, n. 21.