Art. 64

(Determinazione  delle  rendite catastali e trasferimenti erariali ai
                               comuni)

   1.  A  decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI
conseguiti  dai  comuni  per  effetto dei minori imponibili derivanti
dalla  autodeterminazione  provvisoria  delle  rendite  catastali dei
fabbricati  di  categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto
previsto  dal  decreto  del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701,  sono  compensati  con  corrispondente aumento dei trasferimenti
statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento
della spesa corrente prevista per ciascun anno.
   2.  Qualora,  ai  singoli  comuni che beneficiano dell'aumento dei
maggiori  trasferimenti  erariali  di  cui  al  comma 1 derivino, per
effetto  della  determinazione  della rendita catastale definitiva da
parte  degli  uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del
30   per   cento,   rispetto   a   quelli   conseguiti   prima  della
autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati
classificabili  nel  gruppo  catastale  D  ai  sensi  del decreto del
Ministro  delle  finanze  19  aprile  1994,  n.  701, i trasferimenti
erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in
misura  pari  a  tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende
consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui
la  determinazione  della rendita catastale e' divenuta inoppugnabile
anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito.
   3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono  stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione dei commi
1 e 2.
   4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma
5,  della  legge  23  dicembre  1999, n. 488, per le variazioni delle
iscrizioni  in  catasto  dei fabbricati gia' rurali, e' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2001.
   5.  Il  termine  di  cui all'articolo, 1, comma 6, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 23 maggio 1998, n. 139, come modificato
dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  c), del decreto del Presidente
della  Repubblica  30  dicembre  1999, n. 536, fissato al 31 dicembre
2000 e' prorogato al 1 luglio 2001.
 
          Note all'art. 64:
              - Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
          n.   701,   recante:   "Regolamento   recante   norme   per
          l'automazione   delle   procedure  di  aggiornamento  degli
          archivi   catastali  e  delle  conservatorie  dei  registri
          immobiliari",   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 dicembre 1994, n. 300.
              - Per  il  testo  dell'art.  7,  comma  5,  della legge
          23 dicembre  1999, n. 488, si rimanda alle note all'art. 30
          della presente legge.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, comma 6, il cui
          termine  e'  stato ora prorogato dal presente articolo, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
          139,  recante:  "Regolamento recante norme per la revisione
          dei  criteri  di  accatastamento  dei  fabbricati rurali, a
          norma dell'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996,
          n.  662",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 12 maggio
          1998, n. 108.     "6. Fino al 31 dicembre 2000, in deroga a
          quanto  previsto  al comma 1, per le costruzioni rurali, ai
          sensi  dei  criteri previsti dall'art. 2, non denunciate al
          catasto   terreni   alla   data   dell'11 marzo   1998,  ma
          preesistenti   alla   suddetta   data,   e'  consentita  la
          presentazione  delle  denunce  di accatastamento secondo le
          modalita'  previste  dall'art.  114  del regolamento per la
          conservazione  del nuovo catasto dei terreni, approvato con
          regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dal paragrafo 184
          della  istruzione XIV (modificata) per la conservazione del
          nuovo catasto dei terreni, emanata con decreto ministeriale
          1 marzo 1949.".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          30 dicembre  1999,  n.  536,  recante: "Regolamento recante
          modifiche   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          23 marzo 1998, n. 139, concernente la revisione dei criteri
          di  accatastamento  dei  fabbricati  rurali"  e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2000, n. 21.