Art. 44 (R) Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile 1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorita' consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio. 2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando cio' sia indispensabile.