Art. 44 (R)
       Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile

  1.   Gli  estratti  degli  atti  di  stato  civile  sono  richiesti
esclusivamente  per  i  procedimenti che riguardano il cambiamento di
stato  civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile
in  Italia  o  dalle autorita' consolari italiane all'estero, vengono
acquisiti d'ufficio.
  2.  Al  di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni
possono  provvedere  all'acquisizione  d'ufficio  degli estratti solo
quando cio' sia indispensabile.