Art. 61
(Ufficio scolastico regionale)
1. L'ufficio scolastico regionale fornisce alle istituzioni
scolastiche assistenza e supporto in materia
amministrativo-contabile, anche sulla base delle indicazioni generali
predisposte e diramate dal Servizio per gli affari
economico-finanziari del Ministero della pubblica istruzione.