Art. 70
        Indennita' di maternita' per le libere professioniste
              (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)

  1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e
assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, e'
corrisposta un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti la
data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.
  2.  L'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari
all'80  per  cento  di  cinque  dodicesimi  del  reddito  percepito e
denunciato  ai  fini  fiscali dalla libera professionista nel secondo
anno precedente a quello della domanda.
  3.  In  ogni  caso  l'indennita'  di cui al comma 1 non puo' essere
inferiore  a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella misura
pari  all'80  per  cento  del  salario  minimo  giornaliero stabilito
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con   modificazioni,  dalla  legge  26  settembre  1981,  n.  537,  e
successive  modificazioni,  nella misura risultante, per la qualifica
di  impiegato,  dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali
di cui al secondo comma del medesimo articolo.
 
          Nota all'art. 70, comma 3:
              - Per il testo dell'art. 1 e della Tabella A del citato
          decreto-legge  n.  402/1981,  si  veda in note all'art. 68,
          comma 2.