Art. 70
Indennita' di maternita' per le libere professioniste
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e
assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, e'
corrisposta un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti la
data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.
2. L'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari
all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e
denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo
anno precedente a quello della domanda.
3. In ogni caso l'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere
inferiore a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella misura
pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica
di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali
di cui al secondo comma del medesimo articolo.
Nota all'art. 70, comma 3:
- Per il testo dell'art. 1 e della Tabella A del citato
decreto-legge n. 402/1981, si veda in note all'art. 68,
comma 2.