Art. 71
                  Termini e modalita' della domanda
              (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)

  1.   L'indennita'   di   cui   all'articolo   70   e'  corrisposta,
indipendentemente  dall'effettiva  astensione  dall'attivita',  dalla
competente   cassa   di   previdenza   e   assistenza  per  i  liberi
professionisti,    a   seguito   di   apposita   domanda   presentata
dall'interessata   a   partire  dal  compimento  del  sesto  mese  di
gravidanza  ed  entro il termine perentorio di centottanta giorni dal
parto.
  2.   La   domanda,  in  carta  libera,  deve  essere  corredata  da
certificato  medico  comprovante la data di inizio della gravidanza e
quella  presunta  del  parto,  nonche' dalla dichiarazione redatta ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  attestante  l'inesistenza  del  diritto  alle indennita' di
maternita' di cui al Capo III e al Capo XI.
  3.  L'indennita'  di  maternita'  spetta in misura intera anche nel
caso  in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa
sia  interrotta  per  motivi spontanei o volontari, nei casi previsti
dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
  4.  Le  competenti  casse  di  previdenza e assistenza per i liberi
professionisti  provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi
necessari.
 
          Nota all'art. 71, comma 2:
              - Per il titolo del citato decreto del Presidente della
          Repubblica  n. 445/2000, si veda in nota all'art. 21, comma
          2.
          Nota all'art. 71, comma 3:
              - Per  il  testo  degli  articoli 4, 5 e 6 della citata
          legge n. 194/1978, si veda in note all'art. 19, comma 1.