Art. 72 Adozioni e affidamenti (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3) 1. L'indennita' di cui all'articolo 70 spetta altresi' per l'ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di eta'. 2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennita' di maternita' per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia. 3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.
Nota all'art. 72, comma 2: - Per la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, si veda in nota all'art. 21, comma 2.