Art. 72
                       Adozioni e affidamenti
              (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)

  1.   L'indennita'  di  cui  all'articolo  70  spetta  altresi'  per
l'ingresso  del  bambino  adottato  o  affidato, a condizione che non
abbia superato i sei anni di eta'.
  2.  La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre
alla  competente  cassa  di  previdenza  e  assistenza  per  i liberi
professionisti  entro  il  termine  perentorio  di centottanta giorni
dall'ingresso   del   bambino  e  deve  essere  corredata  da  idonee
dichiarazioni,  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28  dicembre  2000,  n.  445,  attestanti l'inesistenza del diritto a
indennita'  di  maternita'  per  qualsiasi  altro titolo e la data di
effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
  3.  Alla  domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del
provvedimento di adozione o di affidamento.
 
          Nota all'art. 72, comma 2:
              - Per la pubblicazione del decreto del Presidente della
          Repubblica  n. 445/2000, si veda in nota all'art. 21, comma
          2.