Art. 73
         Indennita' in caso di interruzione della gravidanza
              (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)

  1.   In   caso   di  interruzione  della  gravidanza,  spontanea  o
volontaria,  nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22
maggio  1978,  n.  194,  verificatasi  non  prima  del  terzo mese di
gravidanza,  l'indennita' di cui all'articolo 70 e' corrisposta nella
misura  pari  all'80  per cento di una mensilita' del reddito o della
retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo
70.
  2.   La  domanda  deve  essere  corredata  da  certificato  medico,
rilasciato  dalla  U.S.L.  che  ha  fornito le prestazioni sanitarie,
comprovante  il  giorno  dell'avvenuta interruzione della gravidanza,
spontanea  o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194,
e  deve  essere  presentata  alla  competente  cassa  di previdenza e
assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di
centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.
 
          Nota all'art. 73, commi 1 e 2:
              - Per  il  testo  degli  articoli 4, 5 e 6 della citata
          legge n. 194/1978, si veda in note all'art. 19, comma 1.