Art. 64 (L)
         Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilita'
           (legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma;
     art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma)

    1.  La  realizzazione  delle  opere  di  conglomerato  cementizio
  armato,  normale  e  precompresso  ed  a  struttura metallica, deve
  avvenire  in  modo  tale  da  assicurare  la  perfetta stabilita' e
  sicurezza  delle  strutture  e da evitare qualsiasi pericolo per la
  pubblica incolumita'.
    2.  La  costruzione  delle opere di cui all'articolo 53, comma 1,
  deve  avvenire  in  base  ad  un  progetto  esecutivo redatto da un
  tecnico  abilitato,  iscritto  nel  relativo albo, nei limiti delle
  proprie  competenze  stabilite  dalle  leggi sugli ordini e collegi
  professionali.
    3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di
  un  tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle
  proprie  competenze  stabilite  dalle  leggi sugli ordini e collegi
  professionali.
    4.   Il   progettista   ha   la   responsabilita'  diretta  della
  progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.
    5.  Il  direttore  dei  lavori  e il costruttore, ciascuno per la
  parte di sua competenza, hanno la responsabilita' della rispondenza
  dell'opera  al  progetto,  dell'osservanza  delle  prescrizioni  di
  esecuzione  del  progetto,  della qualita' dei materiali impiegati,
  nonche', per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa
  in opera.