Art. 65 (R) 
    Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura 
  ultimata di opere di  conglomerato  cementizio  armato,  normale  e
  precompresso ed a struttura metallica  (legge  n.  1086  del  1971,
  articoli 4 e 6) 
 
    1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e 
  precompresso ed a  struttura  metallica,  prima  del  loro  inizio,
  devono essere denunciate dal direttore dei  lavori  allo  sportello
  unico, che provvede  a  trasmettere  tale  denuncia  al  competente
  ufficio tecnico regionale. 
    2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del 
  committente, del progettista delle  strutture,  del  direttore  dei
  lavori e del costruttore. 
    3. Alla denuncia devono essere allegati: 
      a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal 
  progettista, dal quale risultino in modo chiaro  ed  esauriente  le
  calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le  dimensioni  delle
  strutture, e quanto altro occorre  per  definire  l'opera  sia  nei
  riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi  della  conoscenza  delle
  condizioni di sollecitazione; 
      b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal 
  progettista e dal direttore dei lavori, dalla  quale  risultino  le
  caratteristiche, le  qualita'  e  le  dosature  dei  materiali  che
  verranno impiegati nella costruzione. 
    4. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, 
  all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della
  relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito. 
    5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano 
  introdurre alle opere di cui al  comma  1,  previste  nel  progetto
  originario, devono essere denunciate, prima  di  dare  inizio  alla
  loro esecuzione,  allo  sportello  unico  nella  forma  e  con  gli
  allegati previsti nel presente articolo. 
    6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il 
  direttore  dei  lavori  deposita  presso  lo  sportello  unico  una
  relazione,  redatta  in  triplice  copia,  sull'adempimento   degli
  obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo: 
      a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da 
  laboratori di cui all'articolo 59; 
      b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni 
  indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di  messa
  in coazione; 
      c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie 
  dei relativi verbali firmate per copia conforme. 
    7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, 
  all'atto stesso della presentazione, una copia della  relazione  di
  cui  al  comma  6  con  l'attestazione  dell'avvenuto  deposito,  e
  provvede a trasmettere una copia di tale  relazione  al  competente
  ufficio tecnico regionale. 
    8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, 
  unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.