Art. 66 (L)
                         Documenti in cantiere
                  (legge n. 1086 del 1971, art. 5)

    1.  Nei  cantieri,  dal  giorno  di  inizio  delle  opere, di cui
  all'articolo  53,  comma  1,  a  quello  di ultimazione dei lavori,
  devono essere conservati gli atti indicati all'articolo 65, commi 3
  e  4,  datati  e  firmati anche dal costruttore e dal direttore dei
  lavori, nonche' un apposito giornale dei lavori.
    2.  Della  conservazione  e  regolare tenuta di tali documenti e'
  responsabile  il  direttore  dei lavori. Il direttore dei lavori e'
  anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi
  piu' importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.