Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) 
                          Collaudo statico 
          (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8) 
 
  1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53,  comma  1,  la  cui
sicurezza possa comunque interessare la pubblica  incolumita'  devono
essere sottoposte a collaudo statico. 
  2. Il collaudo deve  essere  eseguito  da  un  ingegnere  o  da  un
architetto, iscritto all'albo da  almeno  dieci  anni,  che  non  sia
intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione,  esecuzione
dell'opera. 
  3. Contestualmente alla  denuncia  prevista  dall'articolo  65,  il
direttore dei lavori e' tenuto a presentare presso lo sportello unico
l'atto di  nomina  del  collaudatore  scelto  dal  committente  e  la
contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da
certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2. 
  4. Quando non esiste il committente ed  il  costruttore  esegue  in
proprio, e' fatto obbligo al costruttore di  chiedere,  anteriormente
alla presentazione della denuncia di inizio  dei  lavori,  all'ordine
provinciale  degli  ingegneri  o  a  quello  degli   architetti,   la
designazione di una terna  di  nominativi  fra  i  quali  sceglie  il
collaudatore. 
  5. Completata la  struttura  con  la  copertura  dell'edificio,  il
direttore dei lavori ne da' comunicazione allo sportello unico  e  al
collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo. 
  6. In corso  d'opera  possono  essere  eseguiti  collaudi  parziali
motivati  da  difficolta'  tecniche  e  da   complessita'   esecutive
dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni. 
  7. Il collaudatore redige, sotto  la  propria  responsabilita',  il
certificato di collaudo in tre copie che invia al competente  ufficio
tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione
allo sportello unico. 
  8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilita', se prescritte,
occorre  presentare  all'amministrazione  comunale  una   copia   del
certificato di collaudo.