Art. 41
Disciplina transitoria
1. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto si applicano le disposizioni anteriormente vigenti; si
applica comunque l'articolo 24 alle domande cautelari proposte
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alle modifiche deliberate a norma degli articoli 223-bis e
223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, per
adeguare le clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni
inderogabili del presente decreto legislativo non si applica l'art.
34, comma 6.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003, n.
209 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 41:
- Per il testo dell'art. 223-duodecies delle
disposizioni di attuazione del codice civile si veda, in
questo stesso S.O., l'art. 9 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5 "Riforma organica della disciplina delle
societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione
della legge 3 ottobre 2001, n. 366".