Art. 41 
                       Disciplina transitoria 
 
  1. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del  presente
decreto  si  applicano  le  disposizioni  anteriormente  vigenti;  si
applica  comunque  l'articolo  24  alle  domande  cautelari  proposte
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Alle modifiche deliberate  a  norma  degli  articoli  223-bis  e
223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, per
adeguare le clausole compromissorie  preesistenti  alle  disposizioni
inderogabili del presente decreto legislativo non si  applica  l'art.
34, comma 6. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 41: 
              -  Per   il   testo   dell'art.   223-duodecies   delle
          disposizioni di attuazione del codice civile  si  veda,  in
          questo stesso S.O., l'art. 9  del  decreto  legislativo  17
          gennaio 2003, n. 5 "Riforma organica della disciplina delle
          societa' di capitali e societa' cooperative, in  attuazione
          della legge 3 ottobre 2001, n. 366".