Art. 42
Disposizioni finali
1. Il Ministero della giustizia approva uno o piu' modelli, anche
telematici, per la rilevazione degli elementi necessari alla
periodica elaborazione del dato statistico concernente la durata
media dei singoli procedimenti giurisdizionali di cui al presente
decreto legislativo. Dei suddetti modelli sono provvisti gli uffici
di cancelleria dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte
Suprema di Cassazione.
2. Il presidente del tribunale, il Presidente della corte d'appello
e il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione curano che,
secondo le indicazioni contenute dal decreto ministeriale di
approvazione dei modelli di raccolta dei dati, questi ultimi siano
tempestivamente comunicati al Ministero della giustizia. Il Ministero
della giustizia ne garantisce la piu' ampia conoscibilita', anche in
forme disaggregate e comparative, e informa annualmente il Ministero
dell'economia e delle finanze.
3. Nell'intervento del procuratore generale della Repubblica nel
corso delle assemblee generali, tenute a norma dell'articolo 93,
primo comma, n. 1), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e'
offerta specificamente notizia dei dati in questione.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003, n.
209 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 42:
- Si riporta il testo dell'art. 93 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):
"Art. 93 (Oggetto delle assemblee generali). - La corte
suprema di cassazione e le corti di appello si riuniscono
in assemblea generale:
1o per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
2o per dare al governo pareri richiesti su disegni di
legge od altre materie di pubblico interesse;
3o per deliberare su materie d'ordine e di servizio
interno e che interessano l'intiero organo giudiziario.
Il procuratore generale della Repubblica puo' chiedere
la convocazione della corte in camera di consiglio per
eventuali rilievi e richieste di provvedimenti. La corte
delibera con l'intervento del procuratore generale.".