Art. 42 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il Ministero della giustizia approva uno o piu'  modelli,  anche
telematici,  per  la  rilevazione  degli  elementi   necessari   alla
periodica elaborazione del  dato  statistico  concernente  la  durata
media dei singoli procedimenti giurisdizionali  di  cui  al  presente
decreto legislativo. Dei suddetti modelli sono provvisti  gli  uffici
di cancelleria dei tribunali, delle corti  d'appello  e  della  Corte
Suprema di Cassazione. 
  2. Il presidente del tribunale, il Presidente della corte d'appello
e il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione  curano  che,
secondo  le  indicazioni  contenute  dal  decreto   ministeriale   di
approvazione dei modelli di raccolta dei dati,  questi  ultimi  siano
tempestivamente comunicati al Ministero della giustizia. Il Ministero
della giustizia ne garantisce la piu' ampia conoscibilita', anche  in
forme disaggregate e comparative, e informa annualmente il  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  3. Nell'intervento del procuratore generale  della  Repubblica  nel
corso delle assemblee generali,  tenute  a  norma  dell'articolo  93,
primo comma, n. 1), del regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12,  e'
offerta specificamente notizia dei dati in questione. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 42: 
              - Si riporta il testo dell'art. 93 del regio decreto 30
          gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario): 
              "Art. 93 (Oggetto delle assemblee generali). - La corte
          suprema di cassazione e le corti di appello  si  riuniscono
          in assemblea generale: 
                1o per l'inaugurazione dell'anno giudiziario; 
                2o per dare al governo pareri richiesti su disegni di
          legge od altre materie di pubblico interesse; 
                3o per deliberare su materie d'ordine e  di  servizio
          interno e che interessano l'intiero organo giudiziario. 
              Il procuratore generale della Repubblica puo'  chiedere
          la convocazione della corte  in  camera  di  consiglio  per
          eventuali rilievi e richieste di  provvedimenti.  La  corte
          delibera con l'intervento del procuratore generale.".