ART. 41 (R)
                        (Principi e funzioni)

   1.   Il   sistema   consente   lo   svolgimento,   con  tecnologie
informatiche,  delle  attivita'  degli  uffici e tra essi concernenti
l'iscrizione,   l'eliminazione,   lo   scambio,   la  trasmissione  e
conservazione  dei  dati,  e  delle  attivita'  concernenti i servizi
certificativi,  anche  nei  rapporti  con  l'utenza,  nel rispetto di
rigorosi criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza
delle notizie e delle informazioni raccolte.
   2.   Il  sistema  consente,  altresi',  attraverso  l'utilizzo  di
appositi   strumenti  di  controllo,  il  costante  monitoraggio  dei
soggetti  che  compiono  le  attivita',  della data e della tipologia
delle stesse, nonche' delle attivita' di acquisizione, certificazione
e visura dei dati.
   3.  Il  sistema  opera  in modo tale da assicurare il rispetto del
decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
delle  regole  tecniche  emanate  in attuazione dello stesso, nonche'
delle   disposizioni   sulla   tutela  della  riservatezza  dei  dati
personali.
 
          Nota all'art. 41:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          28 dicembre   2000,   n.  445,  reca:  "Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione amministrativa".