ART. 42 (R) 
                    (Regole tecniche del sistema) 
 
   1. Le regole tecniche di funzionamento del sistema, attinenti alle
procedure degli uffici e tra gli uffici interessati,  alle  procedure
concernenti l'utilizzazione del codice  identificativo  e  il  numero
identificativo, ai relativi tempi, e ai servizi  certificativi,  sono
stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, nel
contesto della disciplina generale di cui all'articolo 41,  comma  3,
Sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  per
l'innovazione e le tecnologie, e il Garante  per  la  protezione  dei
dati personali. 
   2.  Per  le  procedure  concernenti  l'utilizzazione  del   codice
identificativo di cui all'articolo 43,  il  decreto  dirigenziale  e'
adottato sentito altresi' il Ministero dell'interno. Per le procedure
concernenti  l'utilizzazione  del  codice  fiscale,  fatte  salve  la
disciplina in materia di anagrafe tributaria e codice  fiscale  e  le
relative competenze del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e
delle agenzie fiscali, il decreto e'  adottato  altresi'  sulla  base
delle prescrizioni tecniche stabilite con  decreto  dirigenziale  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
   3. Le tecnologie  informatiche  sono  finalizzate  a  prevenire  e
correggere eventuali errori nella immissione, scambio, trasmissione e
conservazione  dei  dati,  anche  in  collegamento  con  il   sistema
informatizzato dei registri.