ART. 43 (R) 
     (Codice identificativo sulla base delle impronte digitali) 
 
   1.  Al  fine  di  consentire  la  sicura   riferibilita'   di   un
procedimento  ad  un  cittadino  di  Stato  appartenente   all'Unione
europea, che non abbia il codice fiscale, o ad un cittadino di  Stato
non appartenente all'Unione europea,  con  decreto  dirigenziale  del
Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'interno,
sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  per
l'innovazione e le tecnologie, e il Garante  per  la  protezione  dei
dati personali, sono stabilite le regole tecniche che consentono, nei
casi previsti dal presente  testo  unico,  l'adozione  di  un  codice
identificativo   attraverso   l'utilizzazione    del    sistema    di
riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il  Ministero
dell'interno,  come  eventualmente  modificato  o   integrato   dalla
normativa di attuazione prevista dall'art. 34 della legge  30  luglio
2002, n. 189, e successive modificazioni. 
   2. Con lo stesso  decreto  di  cui  al  comma  1,  possono  essere
determinate le modalita' di  collegamento  tra  il  sistema  previsto
dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge 9  settembre  2002,  n.  195,
convertito, cori modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, e
il casellario giudiziale. 
 
          Note all'art. 43:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  34  della  legge
          30 luglio  2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia
          di immigrazione e di esilio).
              "Art.  34  (Norme transitorie e finali). - 1. Entro sei
          mesi  dalla  data  della pubblicazione della presente legge
          nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'art. 17,
          comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
          modificazioni,  all'emanazione delle norme di attuazione ed
          integrazione  della  presente legge, nonche' alla revisione
          ed   armonizzazione   delle   disposizioni   contenute  nel
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   31 agosto   1999,  n.  394.  Con  il  medesimo
          regolamento  sono  definite  le  modalita' di funzionamento
          dello  sportello  unico  per  l'immigrazione previsto dalla
          presente  legge;  fino  alla  data di entrata in vigore del
          predetto regolamento le funzioni gia' esercitate in materia
          di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla
          data  di  entrata in vigore della presente legge continuano
          ad essere svolte dalle direzioni medesime.
              2.  Entro  quattro  mesi dalla data della pubblicazione
          della  presente  legge nella Gazzetta Ufficiale si procede,
          con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'art. 17, comma 1,
          della   legge   23 agosto   1988,   n.  400,  e  successive
          modificazioni,   alla   revisione   ed  integrazione  delle
          disposizioni regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla
          condizione   dello   straniero  e  sul  diritto  di  asilo,
          limitatamente alle seguenti finalita':
                a) razionalizzare  l'impiego  della  telematica nelle
          comunicazioni,    nelle    suddette    materie,    tra   le
          amministrazioni pubbliche;
                b) assicurare  la  massima  interconnessione  tra gli
          archivi   gia'   realizzati   al   riguardo  o  in  via  di
          realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
                c) promuovere   le   opportune   iniziative   per  la
          riorganizzazione degli archivi esistenti.
              3.  Il  regolamento  previsto dall'art. 1-bis, comma 3,
          del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  28 febbraio  1990,  n.  39,
          introdotto  dall'art.  32,  e' emanato entro sei mesi dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Le
          disposizioni  di  cui  agli articoli 31 e 32 si applicano a
          decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del predetto
          regolamento;  fino  a  tale  data  si applica la disciplina
          anteriormente vigente.
              4.  Fino  al  completamento di un adeguato programma di
          realizzazione   di   una   rete  di  centri  di  permanenza
          temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro
          dell'interno,  sentito  il  Comitato  di  cui  al  comma  2
          dell'art.   2-bis   del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  n.  286 del 1998, introdotto dall'art. 2 della
          presente  legge,  il  sindaco, in particolari situazioni di
          emergenza,  puo'  disporre  l'alloggiamento,  nei centri di
          accoglienza  di  cui  all'art. 40 del citato testo unico di
          cui  al  decreto  legislativo n. 286 del 1998, di stranieri
          non  in  regola  con  le  disposizioni  sull'ingresso e sul
          soggiorno  nel  territorio  dello  Stato,  fatte  salve  le
          disposizioni   sul   loro   allontanamento  dal  territorio
          medesimo.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2 del decreto-legge
          9 settembre  2002,  n. 195 (Disposizioni urgenti in materia
          di     legalizzazione     del    lavoro    irregolare    di
          extracomunitari):
              "Art.  2 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Fino
          alla data di conclusione della procedura di cui all'art. 1,
          non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento
          dal  territorio  nazionale  nei  confronti  dei  lavoratori
          compresi  nella  dichiarazione di cui allo stesso articolo,
          salvo  che  risultino  pericolosi  per  la  sicurezza dello
          Stato.
              2.  Il  rilascio  del  permesso  di  soggiorno ai sensi
          dell'art.  1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli
          eventuali  provvedimenti  di  espulsione  gia' adottati nei
          confronti  dello straniero che ha stipulato il contratto di
          soggiorno.
              3.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'art. 5, comma
          2-bis,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo
          25 luglio  1998, n. 286, come introdotto dall'art. 5, comma
          1,  lettera  b),  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189, i
          lavoratori  extracomunitari  che  stipulano il contratto di
          soggiorno  per  lavoro  subordinato  ai  sensi dell'art. 1,
          comma  5,  del  presente  decreto ovvero altro contratto di
          lavoro,  sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro
          un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e,
          comunque, in sede di rinnovo dello stesso.
              4.  Le  disposizioni  dei  commi  1,  2 e 3, nonche' le
          modalita'   di   presentazione   della   dichiarazione   di
          legalizzazione  di cui all'art. 1, comma 1, ultimo periodo,
          si osservano anche per la presentazione delle dichiarazioni
          di  emersione  di  lavoro  irregolare previste dall'art. 33
          della legge 30 luglio 2002, n. 189.
              5.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  2-bis e 4-bis
          dell'art.  5 del testo unico, di cui al decreto legislativo
          25 luglio  1998, n. 286, come modificato dall'art. 5, comma
          1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, non
          si  applicano  allo  straniero  che richiede il permesso di
          soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo
          articolo,  di  durata  non superiore a tre mesi, ovvero per
          cure mediche, o che ne richiede il rinnovo.
              6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di
          cui agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del
          testo  unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
          n.  286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5
          e  7  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189, si applica la
          disciplina  in  materia  di tutela delle persone e di altri
          soggetti   rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali,
          prevista all'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996,
          n. 675, e successive modificazioni.
              7.  All'atto  della  consegna  della  carta d'identita'
          elettronica,  di  cui  all'art.  36  del  testo unico delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione   amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, i
          cittadini    italiani    sono    sottoposti    a    rilievi
          dattiloscopici,  ai sensi dell'art. 5, commi 2-bis e 4-bis,
          del  testo  unico,  di cui al decreto legislativo 25 luglio
          1998, n. 286, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettere
          b)  e  g),  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189, secondo
          modalita'    stabilite,    anche    per   quanto   riguarda
          l'utilizzazione  e  la  conservazione  dei dati e l'accesso
          alle  informazioni raccolte, con il decreto di cui al comma
          1  del  medesimo  art. 36 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica n. 445 del 2000.
              8.  Al  comma  4, primo periodo, dell'art. 1-sexies del
          decreto-legge  30 dicembre  1989,  n.  416, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  28 febbraio  1990,  n.  39,
          introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189,
          per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui
          al  comma  1  del medesimo articolo si intende lo straniero
          con  permesso  umanitario  di  cui all'art. 5, comma 6, del
          testo  unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
          n. 286, e successive modificazioni.
              9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia
          prevista  nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato
          di  cui  all'art.  6  della  legge  30 luglio 2002, n. 189,
          abbiano   sostenuto   le  spese  per  fornire  un  alloggio
          rispondente  ai  requisiti  di  legge, possono, a titolo di
          rivalsa  e  per  la  durata  della  prestazione, trattenere
          mensilmente  dalla  retribuzione  del  dipendente una somma
          massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile.
              9-bis.  Al comma 5, secondo periodo, dell'art. 33 della
          legge  30 luglio 2002, n. 189, le parole: "della manodopera
          occupata" sono sostituite dalle seguenti: "previdenziale ed
          assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato".
              9-ter.
              9-quater.  Al  comma  6,  secondo periodo, dell'art. 33
          della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "sia in
          relazione  alla  posizione  contributiva"  sono inserite le
          seguenti: "previdenziale e assistenziale".
              9-quinquies.
              9-sexies.  Al  comma  7, lettera c), dell'art. 33 della
          legge  30 luglio  2002, n. 189, le parole da: "che esclude"
          fino  a: "interessato" sono sostituite dalle seguenti: "che
          abbia   dichiarato   che   il  fatto  non  sussiste  o  non
          costituisce  reato  o  che l'interessato non lo ha commesso
          ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'art. 411 del
          codice di procedura penale".
              9-septies.  All'art. 34, comma 1, della legge 30 luglio
          2002,  n. 189, le parole da: "di cui agli articoli 18, 23 e
          28,"  alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
          "gia' esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni
          provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della
          presente  legge continuano ad essere svolte dalle direzioni
          medesime.".