Art. 38
                    (Modalita' di notificazione)

   1. La notificazione del trattamento e' presentata al Garante prima
dell'inizio  del  trattamento  ed  una  sola volta, a prescindere dal
numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare,
e  puo'  anche  riguardare  uno  o  piu'  trattamenti  con  finalita'
correlate.
   2. La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa
per  via  telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e
osservando  le  prescrizioni  da  questi  impartite, anche per quanto
riguarda  le  modalita'  di  sottoscrizione  con  firma digitale e di
conferma del ricevimento della notificazione.
   3.  Il  Garante  favorisce  la  disponibilita' del modello per via
telematica  e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate
con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso
associazioni di categoria e ordini professionali.
   4.  Una  nuova  notificazione e' richiesta solo anteriormente alla
cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da
indicare nella notificazione medesima.
   5.  Il  Garante  puo'  individuare  altro  idoneo  sistema  per la
notificazione  in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste
dalla normativa vigente.
   6.   Il   titolare   del   trattamento  che  non  e'  tenuto  alla
notificazione  al  Garante  ai  sensi  dell'articolo  37  fornisce le
notizie  contenute  nel  modello  di  cui  al  comma  2  a  chi ne fa
richiesta,  salvo  che  il  trattamento  riguardi  pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.