Art. 66 
                    Verifica e riesame degli obblighi 
    1. Fintantoche' non sia effettuato  un  riesame  e  adottata  una
decisione ai sensi della procedura di cui al comma 2,  restano  fermi
gli obblighi preesistenti relativi: 
    a) alle tariffe al dettaglio  per  la  fornitura  di  servizi  di
accesso e per l'uso della rete telefonica pubblica; 
    b) alla selezione o preselezione del vettore; 
    c) alle linee affittate. 
    2.  L'Autorita',  secondo  la  procedura  e  i  termini  di   cui
all'articolo 19, provvede ad effettuare un'analisi del  mercato,  per
decidere se mantenere, modificare o abolire gli obblighi relativi  ai
mercati al dettaglio. Le misure adottate sono soggette alla procedura
di cui all'articolo  12.  Fino  all'effettuazione  di  tale  analisi,
conservano  efficacia  le  deliberazioni   adottate   dall'Autorita',
relativamente  ai  predetti  obblighi,  sulla  base  della  normativa
previgente.