Art. 67 
              Controlli normativi sui servizi al dettaglio 
    1.  L'Autorita',  qualora  in  esito  all'analisi   del   mercato
realizzata  a  norma  dell'articolo  66,  comma  2,  accerti  che  un
determinato   mercato   al   dettaglio   identificato   conformemente
all'articolo 18 non e' effettivamente concorrenziale  e  giunga  alla
conclusione che gli obblighi  previsti  dal  Capo  III  del  presente
Titolo  o  dall'articolo  69  non  portino  al  conseguimento   degli
obiettivi di cui all'articolo 13, impone i  necessari  obblighi  alle
imprese identificate come imprese che dispongono di un  significativo
potere  di  mercato  su  un  dato  mercato  al  dettaglio  ai   sensi
dell'articolo 17. 
    2. Gli obblighi di cui al comma 1 si basano  sulla  natura  della
restrizione  della  concorrenza  accertata  e  sono  proporzionati  e
giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo  13.  Tali
obblighi  possono  includere  prescrizioni   affinche'   le   imprese
identificate  non  applichino  prezzi  eccessivi,   non   impediscano
l'ingresso sul mercato ne' limitino la  concorrenza  fissando  prezzi
predatori, non privilegino ingiustamente determinati  utenti  finali,
non  accorpino  in  modo  indebito  i  servizi  offerti.  Qualora  le
pertinenti misure relative alla vendita all'ingrosso, alla  selezione
e  alla  preselezione  del  vettore  non  consentano  di   realizzare
l'obiettivo di garantire  una  concorrenza  effettiva  e  l'interesse
pubblico,  l'Autorita',  nell'esercizio   del   proprio   potere   di
sorveglianza  sui  prezzi,  puo'  prescrivere  a  tali   imprese   di
rispettare determinati  massimali  per  i  prezzi  al  dettaglio,  di
controllare le singole tariffe o di orientare le proprie  tariffe  ai
costi o ai prezzi su mercati comparabili. 
    3. L'Autorita', a richiesta, comunica  alla  Commissione  europea
informazioni in merito alle modalita' di  controllo  sui  servizi  al
dettaglio e, se del  caso,  ai  sistemi  di  contabilita'  dei  costi
impiegati da tali imprese. 
    4.  L'Autorita'  provvede  affinche'  ogni  impresa,  soggetta  a
regolamentazione delle tariffe al dettaglio  o  ad  altri  pertinenti
controlli al dettaglio, applichi i necessari e  adeguati  sistemi  di
contabilita' dei costi. L'Autorita' puo' specificare la  forma  e  il
metodo  contabile  da  utilizzare.  La  conformita'  al  sistema   di
contabilita' dei costi e' verificata  da  un  organismo  indipendente
dalle parti interessate,  avente  specifiche  competenze,  incaricato
dall'Autorita'.  L'Autorita'  provvede  affinche'   ogni   anno   sia
pubblicata una dichiarazione di conformita'. 
    5.  Fatti  salvi  l'articolo  59,  comma  2  e   l'articolo   60,
l'Autorita' non applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui
al comma 1 in mercati geografici o tipologie di utenza  per  i  quali
abbia accertato  l'esistenza  di  una  concorrenza  effettiva,  anche
mediante l'analisi dinamica di cui all'articolo 19, comma 5.