Art. 68 
            Controlli sull'insieme minimo di linee affittate 
    1.  L'Autorita'  qualora,  in  esito   all'analisi   di   mercato
realizzata a norma dell'articolo 66, comma 2, accerti che il  mercato
per la fornitura di parte o della totalita'  dell'insieme  minimo  di
linee affittate non e' effettivamente  concorrenziale,  individua  le
imprese aventi significativo potere di mercato in tale mercato  nella
totalita'  o  in  parte  del  territorio  nazionale,  in  conformita'
all'articolo 17. L'Autorita' impone a dette imprese obblighi relativi
alla fornitura dell'insieme minimo di linee affittate, come  indicato
nell'elenco  di  norme  pubblicate  sulla  Gazzetta  ufficiale  delle
Comunita' europee di  cui  all'articolo  20,  nonche'  le  condizioni
indicate nell'allegato n. 8 per detta fornitura in relazione  a  tali
specifici mercati delle linee affittate. 
    2.  L'Autorita',  qualora  in  esito   all'analisi   di   mercato
realizzata a norma dell'articolo 66, comma 2, accerti che un  mercato
rilevante per la fornitura dell'insieme minimo di linee affittate  e'
effettivamente concorrenziale, revoca gli obblighi di cui al comma  1
relativi a tale specifico mercato. 
    3.  L'insieme  minimo  di   linee   affittate   e   le   relative
caratteristiche  armonizzate,  nonche'  le  norme   correlate,   sono
pubblicate  nella  Gazzetta   ufficiale   delle   Comunita'   europee
nell'ambito dell'elenco di norme di cui all'articolo 20.