Art. 69 
            Selezione del vettore e preselezione del vettore 
    1. L'Autorita'  prescrive  alle  imprese  che  dispongono  di  un
significativo potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla
rete   telefonica   pubblica   in   postazione   fissa   e   relativa
utilizzazione, a norma dell'articolo 66, comma 2,  di  consentire  ai
propri  abbonati  di  accedere  ai  servizi  di  qualsiasi  fornitore
interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico: 
    a) digitando, per ogni singola chiamata, un codice  di  selezione
del vettore; 
    b) applicando un sistema di preselezione, con la possibilita'  di
annullare la preselezione, per ogni  singola  chiamata  digitando  un
codice di selezione del vettore. 
    2. Le richieste degli utenti  relative  all'attivazione  di  tali
opzioni in altre reti o secondo altre modalita' sono esaminate con la
procedura di analisi del mercato stabilita dall'articolo 19 e attuate
conformemente all'articolo 49. 
    3.  L'Autorita'  provvede  affinche'  i  prezzi  dell'accesso   e
dell'interconnessione correlata alle opzioni di cui al comma 1  siano
orientati ai costi e gli eventuali  addebiti  per  gli  abbonati  non
disincentivino il ricorso a tali possibilita'.