Art. 64 Modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni 1. La carta d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica. 2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purche' tali strumenti consentano di accertare l'identita' del soggetto che richiede l'accesso. L'accesso con carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi e' comunque consentito indipendentemente dalle modalita' di accesso predisposte dalle singole amministrazioni. 3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non e' piu' consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.
Nota all'art. 64: - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.