Art. 64-quater 
(( (Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet) )) 
 
  ((1. Al fine di valorizzare e rafforzare l'interoperabilita' tra le
banche dati pubbliche attraverso la  Piattaforma  Digitale  Nazionale
Dati (PDND) di  cui  all'articolo  50-ter,  nonche'  di  favorire  la
diffusione e l'utilizzo  di  servizi  in  rete  erogati  da  soggetti
pubblici e privati, e' istituito il Sistema di  portafoglio  digitale
italiano (Sistema IT-Wallet). 
  2.  Il  Sistema  IT-Wallet  e'  costituito  da  una  soluzione   di
portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico), resa  disponibile
mediante il punto di accesso telematico di cui  all'articolo  64-bis,
nonche' da  soluzioni  di  portafoglio  digitale  private  (IT-Wallet
privato), rese disponibili dai soggetti privati  interessati,  previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo le  modalita'  di  cui  al
comma 3. 
  3. Al fine di garantire la necessaria celere evoluzione del Sistema
IT-Wallet, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
ovvero dell'Autorita' politica delegata  in  materia  di  innovazione
tecnologica, ove nominata, adottato su proposta di AgID e di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per
la pubblica amministrazione, sentite l'Agenzia per la  cybersicurezza
nazionale, per i profili di competenza, e  la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, sono approvate apposite linee  guida.  Le  linee
guida di cui al primo periodo, adottate entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione  periodicamente
aggiornate, definiscono: 
  a)  le  caratteristiche  tecniche  e  le  modalita'   di   adozione
dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni  di  IT-Wallet  privato  da
parte di cittadini e imprese, nonche' la tipologia  di  servizi  resi
disponibili dalle soluzioni IT-Wallet; 
  b) le  modalita'  di  accreditamento  presso  l'AgID  dei  soggetti
privati fornitori delle soluzioni IT- Wallet privato; 
  c) i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni  e  ai
soggetti  privati  accreditati,  sia  in  qualita'  di  erogatori  di
servizi, sia in qualita' di erogatori  di  attestazioni  elettroniche
relative  a  prerogative,  caratteristiche,  licenze  o  qualita'  di
persone fisiche e giuridiche, per il tramite della piattaforma di cui
all'articolo-50-ter; 
  d) gli standard tecnici adottati  per  garantire  interoperabilita'
del Sistema IT-Wallet con le banche  dati  e  i  sistemi  informativi
della pubblica amministrazione e dei  soggetti  privati  accreditati,
inclusa la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, anche al  fine  di
garantire la compatibilita' dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni
di IT-Wallet privato con precedenti sistemi di identita'  digitale  e
con i relativi sistemi di autenticazione per l'accesso in  rete  gia'
predisposti; 
  e) le misure da adottare sul  piano  tecnico  e  organizzativo  per
assicurare  livelli  di  affidabilita',  disponibilita'  e  sicurezza
adeguati al Sistema IT-Wallet; 
  f) le modalita' per la messa a disposizione del codice sorgente  di
tutte le componenti dell'IT- Wallet pubblico  e  delle  soluzioni  di
IT-Wallet privato, ai sensi dell'articolo 69. 
  4. La societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
febbraio 2019, n. 12, e la societa' di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 21 aprile 1999, n. 116  provvedono,  nel  rispetto  delle
linee guida di cui al comma 3, alla realizzazione  e  gestione  della
infrastruttura   organizzativa   e   tecnologica    necessaria    per
l'attuazione del Sistema IT Wallet, assicurando, in  particolare,  la
disponibilita' dell'IT-Wallet pubblico e  dei  servizi  necessari  ai
soggetti privati  interessati  a  rendere  disponibili  soluzioni  di
IT-Wallet privato. Alla societa' di cui all'articolo  1  del  decreto
legislativo 21 aprile 1999, n. 116 e' affidata la  progettazione,  la
realizzazione, l'implementazione e  la  gestione  dell'infrastruttura
tecnologica dei sistemi di rilascio, la certificazione e la  verifica
delle attestazioni elettroniche  di  identita'  digitale,  di  quelle
relative a prerogative, caratteristiche, licenze o qualita'  presenti
nelle banche dati della pubblica amministrazione nonche' dei registri
fiduciari per l'accreditamento dei soggetti coinvolti nei processi di
rilascio, certificazione e verifica nonche'  per  la  verifica  della
validita'  e  la  gestione  del  ciclo  di  vita  delle  attestazioni
elettroniche. Agli oneri occorrenti per rendere disponibili da  parte
degli Identity provider pubblici i servizi di verifica di cui secondo
periodo del  presente  comma  si  provvede  a  valere  sulle  risorse
disponibili a legislazione vigente. 
  5. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ovvero
dell'Autorita'  politica   delegata   in   materia   di   innovazione
tecnologica, ove nominata,  adottato  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali per gli aspetti di competenza, sono definiti: 
  a) i compiti e le funzioni attribuiti a ciascuna delle societa'  di
cui al comma 4; 
  b) la data a decorrere dalla quale  l'IT-Wallet  pubblico  e'  reso
disponibile, nonche' il termine entro il  quale  i  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, sono tenuti a rendere disponibili i dati e i
documenti relativi a prerogative, caratteristiche, licenze o qualita'
di  persone  fisiche  e  giuridiche  sotto  forma   di   attestazioni
elettroniche ovvero a rendere disponibili i dati e i documenti per la
generazione di attestazioni elettroniche, nonche' ad avvalersi  delle
attestazioni   elettroniche   presenti   nelle   istanze   e    nelle
dichiarazioni  formulate  nei  loro  confronti  con   esenzione   dei
controlli  di  cui  al  capo  V  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  c) la data a decorrere dalla quale i soggetti  privati  accreditati
possono rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato; 
  d) al fine di concorrere alla sostenibilita' economica del  Sistema
IT-Wallet a regime  e  ferma  restando  la  gratuita'  dell'emissione
dell'IT-Wallet pubblico per cittadini  e  imprese,  la  tipologia  di
servizi che possono essere oggetto  di  remunerazione  da  parte  del
titolare del Wallet e dei soggetti privati accreditati in qualita' di
erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo. 
  6.  Agli  oneri  derivanti  dalla  progettazione,  realizzazione  e
graduale messa a  disposizione  dell'infrastruttura  tecnologica  per
l'attuazione del Sistema  IT-Wallet,  di  cui  al  comma  4,  pari  a
complessivi 102 milioni di euro per gli anni 2024, 2025  e  2026,  si
provvede quanto a 69 milioni a valere  sulle  risorse  assegnate  per
l'Investimento  1.3  "Dati  e  interoperabilita'"  della  Missione  1
"Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura", Componente
1 "Digitalizzazione, innovazione e  sicurezza  nella  PA"  del  PNRR,
quanto a 33 milioni a valere sul Fondo per l'innovazione  tecnologica
e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del  decreto  legge  19
maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77. 
  7. Nelle more della piena funzionalita' del Sistema IT Wallet, sono
rese  disponibili,  a  richiesta,  attraverso  il  punto  di  accesso
telematico di cui all'articolo 64-bis,  le  versioni  digitali  della
Tessera sanitaria - Tessera  europea  di  assicurazione  di  malattia
(TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea  della
disabilita'. La verifica di validita' di tali  versioni  digitali  e'
consentita, anche  a  soggetti  terzi,  mediante  funzionalita'  rese
disponibili dal punto di accesso  telematico.  La  versione  digitale
della TS/TEAM  e'  disponibile  secondo  le  modalita'  previste  dal
regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 2 ottobre 2018, concernente lo sportello digitale unico. I dati e
i documenti necessari per la  generazione  delle  versioni  digitali,
della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilita'
sono  resi  disponibili,   rispettivamente,   dal   Ministero   delle
infrastrutture e trasporti e dall'Istituto  nazionale  di  previdenza
sociale (INPS) alla  societa'  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 21 aprile 1999, n. 116, per il tramite della  piattaforma
di cui al citato articolo 50-ter. Salvo gli utilizzi  previsti  dalla
TS/TEAM in qualita' di  Carta  Nazionale  dei  Servizi,  la  versione
digitale della TS/TEAM ha lo  stesso  valore,  per  la  fruizione  di
servizi erogati online o in presenza, del  documento  rilasciato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze su supporto  plastificato  ai
sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
. La patente di guida mobile e' la versione digitale della patente di
guida di cui un conducente residente in Italia ai sensi dell'articolo
118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'  titolare.
Tale patente mobile consente la verifica,  tramite  collegamento  con
l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di  cui  all'articolo
226, comma 10, del  citato  decreto  legislativo  n.  285  del  1992,
dell'esistenza e della validita'  del  diritto  alla  guida  del  suo
titolare ed e' equipollente a documento di identita' dello stesso. Ai
fini della circolazione sul territorio nazionale la patente di  guida
mobile soddisfa gli  obblighi  di  cui  all'articolo  180,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992.))