Art. 32.
              Telegiornali e giornali radio. Rettifica

  1.  Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla
registrazione  dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e
6  della  legge  8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni; i
direttori  dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine,
considerati direttori responsabili.
  2.  Chiunque  si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali
da   trasmissioni   contrarie   a  verita'  ha  diritto  di  chiedere
all'emittente,   al   fornitore   di   contenuti   privato   o   alla
concessionaria  del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero
alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia
trasmessa   apposita  rettifica,  purche'  questa  ultima  non  abbia
contenuto che possa dar luogo a responsabilita' penali.
  3.  La  rettifica e' effettuata entro quarantotto ore dalla data di
ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo
corrispondenti  a  quelli della trasmissione che ha dato origine alla
lesione  degli  interessi.  Trascorso  detto  termine  senza  che  la
rettifica  sia  stata  effettuata,  l'interessato puo' trasmettere la
richiesta all'Autorita', che provvede ai sensi del comma 4.
  4. Fatta salva la competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria a
tutela  dei  diritti  soggettivi,  nel  caso  in  cui l'emittente, il
fornitore  di  contenuti  o  la  concessionaria del servizio pubblico
generale  radiotelevisivo  ritengano  che non ricorrono le condizioni
per  la  trasmissione  della  rettifica, sottopongono entro il giorno
successivo   alla   richiesta  la  questione  all'Autorita',  che  si
pronuncia  nel  termine  di  cinque  giorni.  Se  l'Autorita' ritiene
fondata   la   richiesta   di   rettifica,   quest'ultima,  preceduta
dall'indicazione  della  pronuncia dell'Autorita' stessa, deve essere
trasmessa   entro  le  ventiquattro  ore  successive  alla  pronuncia
medesima.
 
          Nota all'art. 32:
              -  Il testo degli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio
          1948,  n.  47  (Disposizione sulla stampa, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   20 febbraio  1948,  n.  43),  e'  il
          seguente:
              «Art.  5 (Registrazione). - Nessun giornale o periodico
          puo'  essere  pubblicato se non sia stato registrato presso
          la  cancelleria  del tribunale, nella cui circoscrizione la
          pubblicazione deve effettuarsi.
              Per la registrazione occorre che siano depositati nella
          cancelleria:
                1)  una  dichiarazione,  con le firme autenticate del
          proprietario e del direttore o vice direttore responsabile,
          dalla  quale  risultino  il  nome  e il domicilio di essi e
          della  persona  che  esercita  l'impresa  giornalistica, se
          questa  e' diversa dal proprietario, nonche' il titolo e la
          natura della pubblicazione;
                2)  i documenti comprovanti il possesso dei requisiti
          indicati negli articoli 3 e 4;
                3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo
          dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle
          leggi sull'ordinamento professionale;
                4)  copia  dell'atto di costituzione o dello statuto,
          se proprietario e' una persona giuridica.
              Il  presidente  del  tribunale  o  un  giudice  da  lui
          delegato,   verificata   la   regolarita'   dei   documenti
          presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del
          giornale  o  periodico  in  apposito  registro tenuto dalla
          cancelleria.
              Il registro e' pubblico.
              Art.  6 (Dichiarazione dei mutamenti). - Ogni mutamento
          che  intervenga  in  uno  degli  elementi  enunciati  nella
          dichiarazione  prescritta dall'art. 5, deve formare oggetto
          di  nuova  dichiarazione  da  depositarsi,  nelle forme ivi
          previste,  entro  quindici  giorni dall'avvenuto mutamento,
          insieme con gli eventuali documenti.
              L'annotazione   del  mutamento  e'  eseguita  nei  modi
          indicati nel terzo comma dell'art. 5.
              L'obbligo  previsto  nel  presente articolo incombe sul
          proprietario   o   sulla  persona  che  esercita  l'impresa
          giornalistica, se diversa dal proprietario.».