Art. 33.
                    Comunicati di organi pubblici

  1.  Il  Governo,  le  amministrazioni dello Stato, le regioni e gli
enti  pubblici  territoriali,  per  soddisfare  gravi  ed eccezionali
esigenze  di  pubblica  necessita',  nell'ambito interessato da dette
esigenze,  possono chiedere alle emittenti, ai fornitori di contenuti
o  alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono
essere trasmessi immediatamente.
  2.  La  societa'  concessionaria  del  servizio  pubblico  generale
radiotelevisivo   e'   tenuta   a   trasmettere  i  comunicati  e  le
dichiarazioni   ufficiali   del   Presidente  della  Repubblica,  dei
Presidenti  del  Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri e del Presidente della
Corte  Costituzionale,  su  richiesta  degli organi medesimi, facendo
precedere  e  seguire  alle  trasmissioni  l'esplicita menzione della
provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.
  3.  Per  gravi  ed  urgenti  necessita'  pubbliche la richiesta del
Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo
caso   egli  e'  tenuto  a  darne  contemporanea  comunicazione  alla
Commissione  parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi.