Art. 54. Sanzioni amministrative 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo. 2. Chiunque introduce nel territorio italiano organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci in violazione dei divieti di cui agli articoli 5, 6 e 7 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00. 3. Chiunque non rispetta i divieti di diffusione, commercio e detenzione di organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci di cui agli articoli 5, 6 e 7 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 4. Chiunque esercita attivita' di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinati dal presente decreto in assenza dell'autorizzazione prescritta nell'articolo 19, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00. 5. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1 e non rispetti i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00. 6. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, dichiara di propria produzione vegetali prodotti da terzi, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00. 7. Chiunque acquista, al fine di porli in commercio al pubblico, vegetali, prodotti vegetali od altre voci, ed omette di conservare per almeno un anno, i passaporti delle piante e di iscriverne gli estremi nei propri registri e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 8. Chiunque acquista vegetali, prodotti vegetali od altre voci, al fine di commercializzarli all'ingrosso ed omette di iscrivere gli estremi dei loro passaporti nei propri registri e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00. 9. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, non consente l'accesso nell'azienda da parte dei soggetti incaricati dei controlli ai fini dell'articolo 21, comma 1, lettera g) e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00. 10. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 21, comma 1, lettere h), i) ed l) e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 600,00. 11. Chiunque emetta il passaporto delle piante previsto dall'articolo 25 senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 26, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00. 12. Chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non compila il passaporto delle piante in ogni sua parte e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00. 13. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, non ottempera agli obblighi di cui agli articoli 27, commi 2, 3 e 4, 28, comma 2, 29, commi 1, 2 e 5, e 30, commi 1, 2 e 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro. 14. Chiunque non osservi gli obblighi ed i divieti fissati dagli articoli 31, comma 2, 32, commi 1 e 2, e 33, comma 1, in relazione all'introduzione, alla circolazione ed al transito di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci nelle zone protette e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00. 15. Chiunque modifica la destinazione d'uso di un vegetale, di un prodotto vegetale o di altre voci, in modo tale da non rispettare quella riportata sulla documentazione che accompagna originariamente tale merce, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00. 16. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 17. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di osservare le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00. 18. Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario, senza la documentazione prescritta, o con documentazione non conforme, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 19. Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, privi della prescritta autorizzazione del Servizio fitosanitario, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00. 20. Chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli articoli 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o altre voci, per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, e' punito con al sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00. 21. Chiunque sostituisce i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci, oggetto delle ispezioni eseguite conformemente all'articolo 43, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00. 22. Il responsabile delle attivita' di cui all'articolo 45 che cede a qualunque titolo materiali prima dello svincolo ufficiale di cui all'articolo 47, comma 3, o che non si attiene agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 1, 5 e 7, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 23. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera g), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00. 24. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i), ha l'obbligo di provvedere entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. La mancanza ottemperanza a tale obbligo e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 1.200,00; gli organi di vigilanza dispongono altresi' l'estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese. L'importo della sanzione e' raddoppiato nel caso si tratti di soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 e di soggetti che, in base ai dati conservati nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini. 25. Chiunque esegua trattamenti di quarantena disposti dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinati dai decreti ministeriali emanati conformemente al presente decreto, in impianti non in possesso del previsto riconoscimento o con modalita' non conformi alle norme vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 26. Chiunque, dopo essere stato riconosciuto responsabile della trasgressione di una delle prescrizioni contenute nei commi precedenti, nei tre anni successivi ne trasgredisce un'altra, con la nuova sanzione da infliggere e' sottoposto anche alla sospensione delle autorizzazioni regionali di cui agli articoli 19 e 26 per un periodo non superiore a centoventi giorni. 27. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni. Gli enti competenti all'irrogazione delle sanzioni sono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I proventi derivanti dalle sanzioni applicate affluiscono nei bilanci dei suddetti enti.