Art. 55. 
                        Tariffa fitosanitaria 
  1. Gli oneri necessari per il rilascio delle autorizzazioni di  cui
agli articoli 19, 26, 30 e 32, nonche' per le verifiche di  cui  agli
articoli  20  e  23  ed  i  controlli  documentali,  di  identita'  e
fitosanitari di cui agli articoli 23, 33, 36, 37, 38,  41,  43  e  47
sono posti a carico  dell'interessato,  dell'importatore  o  del  suo
agente doganale, secondo la tariffa fitosanitaria di cui all'allegato
XX. 
  2. Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di cui al  comma  1
provvedono i Servizi fitosanitari regionali. 
  3. Per il mancato o tardivo versamento  della  tariffa  di  cui  al
comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e secondo le  procedure
di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre
1997, n. 472. 
  4. La tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 e'  calcolata  tenuto
conto dei seguenti costi: 
    a) retribuzione media degli ispettori che  eseguono  i  controlli
summenzionati, compresi gli oneri sociali; 
    b) ufficio, infrastrutture,  strumenti  e  attrezzature  messe  a
disposizione di tali ispettori; 
    c) prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione  di
prove di laboratorio; 
    d) prove di laboratorio; 
    e)  attivita'  amministrativa,  comprese  le  spese  generali  di
funzionamento, necessaria per l'esecuzione  efficace  dei  controlli,
che puo' comprendere le spese  di  formazione  degli  ispettori,  sia
prima che dopo la loro entrata in servizio. 
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  e  forestali,
d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'  essere  modificata
la  tariffa  di  cui  al  comma  1   sulla   base   di   un   calcolo
particolareggiato dei costi di cui al comma 4, che  non  deve  essere
superiore al costo effettivo sostenuto. 
  6. E'  vietato  il  rimborso  diretto  o  indiretto  della  tariffa
prevista dal presente articolo. 
  7. La tariffa di cui al comma 1 non esclude la riscossione di altre
tariffe  destinate  a  coprire  spese  supplementari  sostenute   per
attivita'  particolari  connesse  ai  controlli,   quali   le   spese
eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli Ispettori dovuti
a  ritardi  imprevisti  nell'arrivo  delle  spedizioni,  i  controlli
effettuati  fuori  dall'orario  normale  di   lavoro,   i   controlli
supplementari o le analisi di laboratorio  supplementari  rispetto  a
quelli previsti  dall'articolo  36,  per  confermare  le  conclusioni
desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da  adottarsi
in virtu' di atti comunitari, altre misure ritenute necessarie  o  la
traduzione dei documenti richiesti. 
  8. Nel caso che, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, i controlli di
identita' e i controlli fitosanitari per  un  determinato  gruppo  di
vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari  di  taluni  Paesi
terzi, siano effettuati con frequenza ridotta, la tassa fitosanitaria
viene riscossa  in  maniera  ridotta  e  proporzionale  da  tutte  le
spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse
siano sottoposte o meno alle ispezioni. 
 
          Note all'art. 55:
              - Il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n. 471,
          reca:  «Riforma  delle  sanzioni  tributarie  non penali in
          materia  di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto
          e  di  riscossione  dei tributi, a norma dell'art. 3, comma
          133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 62.».
              - Il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  472
          (Disposizioni  generali  materia di sanzioni amministrative
          per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3,
          comma  133,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662)  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5,
          supplemento ordinario.