Art. 55. Tariffa fitosanitaria 1. Gli oneri necessari per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 19, 26, 30 e 32, nonche' per le verifiche di cui agli articoli 20 e 23 ed i controlli documentali, di identita' e fitosanitari di cui agli articoli 23, 33, 36, 37, 38, 41, 43 e 47 sono posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo agente doganale, secondo la tariffa fitosanitaria di cui all'allegato XX. 2. Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 provvedono i Servizi fitosanitari regionali. 3. Per il mancato o tardivo versamento della tariffa di cui al comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre 1997, n. 472. 4. La tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 e' calcolata tenuto conto dei seguenti costi: a) retribuzione media degli ispettori che eseguono i controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali; b) ufficio, infrastrutture, strumenti e attrezzature messe a disposizione di tali ispettori; c) prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio; d) prove di laboratorio; e) attivita' amministrativa, comprese le spese generali di funzionamento, necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli, che puo' comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in servizio. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere modificata la tariffa di cui al comma 1 sulla base di un calcolo particolareggiato dei costi di cui al comma 4, che non deve essere superiore al costo effettivo sostenuto. 6. E' vietato il rimborso diretto o indiretto della tariffa prevista dal presente articolo. 7. La tariffa di cui al comma 1 non esclude la riscossione di altre tariffe destinate a coprire spese supplementari sostenute per attivita' particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli Ispettori dovuti a ritardi imprevisti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a quelli previsti dall'articolo 36, per confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi in virtu' di atti comunitari, altre misure ritenute necessarie o la traduzione dei documenti richiesti. 8. Nel caso che, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, i controlli di identita' e i controlli fitosanitari per un determinato gruppo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di taluni Paesi terzi, siano effettuati con frequenza ridotta, la tassa fitosanitaria viene riscossa in maniera ridotta e proporzionale da tutte le spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse siano sottoposte o meno alle ispezioni.
Note all'art. 55: - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, reca: «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 62.». - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, supplemento ordinario.