Art. 56. 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
  1. Nessun indennizzo e' dovuto  per  la  distruzione  di  vegetali,
prodotti  vegetali  ed  altri  materiali  in   genere   eseguita   in
applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto. 
  2. Le spese per gli adempimenti prescritti come misure ufficiali in
applicazione  del  presente  decreto  sono  a  carico  dei   soggetti
interessati. 
  3. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o  maggiori  oneri,  ne'  minori  entrate,  a  carico  della  finanza
pubblica.