Art. 56. Clausola di invarianza finanziaria 1. Nessun indennizzo e' dovuto per la distruzione di vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali in genere eseguita in applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto. 2. Le spese per gli adempimenti prescritti come misure ufficiali in applicazione del presente decreto sono a carico dei soggetti interessati. 3. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.