Art. 33.
 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore

  1.  Nel  contratto concluso tra il consumatore ed il professionista
si  considerano  vessatorie  le clausole che, malgrado la buona fede,
determinano  a carico del consumatore un significativo squilibrio dei
diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
  2.  Si  presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che
hanno per oggetto, o per effetto, di:
    a)  escludere o limitare la responsabilita' del professionista in
caso  di morte o dando alla persona del consumatore, risultante da un
fatto o da un'omissione del professionista;
    b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei
confronti   del  professionista  o  di  un'altra  parte  in  caso  di
inadempimento  totale  o  parziale o di adempimento inesatto da parte
del professionista;
    c)  escludere  o limitare l'opportunita' da parte del consumatore
della compensazione di un debito nei confronti del professionista con
un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
    d)   prevedere  un  impegno  definitivo  del  consumatore  mentre
l'esecuzione  della  prestazione del professionista e' subordinata ad
una  condizione  il  cui  adempimento  dipende  unicamente  dalla sua
volonta';
    e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro
versata  dal  consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o
recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere
dal   professionista   il   doppio  della  somma  corrisposta  se  e'
quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
    f)  imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo
nell'adempimento,  il  pagamento  di  una somma di denaro a titolo di
risarcimento,  clausola  penale  o altro titolo equivalente d'importo
manifestamente eccessivo;
    g)  riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore
la   facolta'  di  recedere  dal  contratto,  nonche'  consentire  al
professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal
consumatore  a  titolo  di  corrispettivo  per prestazioni non ancora
adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
    h)  consentire al professionista di recedere da contratti a tempo
indeterminato  senza  un  ragionevole  preavviso,  tranne nel caso di
giusta causa;
    i)  stabilire  un termine eccessivamente anticipato rispetto alla
scadenza  del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare
la tacita proroga o rinnovazione;
    l)   prevedere   l'estensione  dell'adesione  del  consumatore  a
clausole  che  non  ha avuto la possibilita' di conoscere prima della
conclusione del contratto;
    m)  consentire al professionista di modificare unilateralmente le
clausole  del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del
servizio  da  fornire,  senza  un  giustificato  motivo  indicato nel
contratto stesso;
    n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato
al momento della consegna o della prestazione;
    o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o
del  servizio  senza  che  il consumatore possa recedere se il prezzo
finale  e'  eccessivamente  elevato rispetto a quello originariamente
convenuto;
    p)   riservare  al  professionista  il  potere  di  accertare  la
conformita'  del  bene  venduto  o  del  servizio  prestato  a quello
previsto   nel   contratto   o   conferirgli   il  diritto  esclusivo
d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
    q)  limitare  la responsabilita' del professionista rispetto alle
obbligazioni  derivanti  dai  contratti  stipulati  in  suo  nome dai
mandatari  o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al
rispetto di particolari formalita';
    r)    limitare   o   escludere   l'opponibilita'   dell'eccezione
d'inadempimento da parte del consumatore;
    s)  consentire al professionista di sostituire a se' un terzo nei
rapporti  derivanti  dal  contratto,  anche  nel  caso  di preventivo
consenso  del  consumatore,  qualora  risulti diminuita la tutela dei
diritti di quest'ultimo;
    t)  sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della
facolta' di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorita'
giudiziaria,   limitazioni   all'adduzione  di  prove,  inversioni  o
modificazioni  dell'onere  della  prova,  restrizioni  alla  liberta'
contrattuale nei rapporti con i terzi;
    u)  stabilire  come  sede  del foro competente sulle controversie
localita'  diversa  da  quella  di residenza o domicilio elettivo del
consumatore;
    v)  prevedere  l'alienazione  di  un diritto o l'assunzione di un
obbligo  come  subordinati  ad  una  condizione sospensiva dipendente
dalla  mera  volonta'  del professionista a fronte di un'obbligazione
immediatamente  efficace  del consumatore. E' fatto salvo il disposto
dell'articolo 1355 del codice civile.
  3.  Se  il  contratto  ha  ad  oggetto  la  prestazione  di servizi
finanziari  a  tempo  indeterminato il professionista puo', in deroga
alle lettere h) e m) del comma 2:
    a)  recedere,  qualora  vi  sia  un  giustificato  motivo,  senza
preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
    b)  modificare,  qualora  sussista  un  giustificato  motivo,  le
condizioni  del  contratto,  preavvisando entro un congruo termine il
consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
  4.  Se  il  contratto  ha  ad  oggetto  la  prestazione  di servizi
finanziari   il  professionista  puo'  modificare,  senza  preavviso,
sempreche'  vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e
o)  del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro
onere   relativo   alla   prestazione   finanziaria   originariamente
convenuti,  dandone  immediata  comunicazione  al  consumatore che ha
diritto di recedere dal contratto.
  5.  Le  lettere  h),  m),  n)  e o) del comma 2 non si applicano ai
contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed
altri prodotti o servizi il cui prezzo e' collegato alle fluttuazioni
di  un  corso  e  di  un  indice  di  borsa  o di un tasso di mercato
finanziario   non   controllato   dal   professionista,   nonche'  la
compravendita  di  valuta  estera,  di assegni di viaggio o di vaglia
postali internazionali emessi in valuta estera.
  6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di
indicizzazione  dei  prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione
che le modalita' di variazione siano espressamente descritte.